Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2013) 15-01-2014, n. 1453

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. C.F.M. ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso l’ordinanza resa in data 4.9.2012 dal G.M. del Tribunale di Lucca, Sezione distaccata di Viareggio.

Con tale provvedimento, il G.M. in qualità di giudice dell’esecuzione rigettava de plano l’istanza tesa ad ottenere la dichiarazione di estinzione del reato (e degli altri effetti penali) oggetto di decisione ex art. 444 c.p.p., in data 19.10.2006, per esistenza di una ulteriore decisione a carico dell’istante, rappresentata dalla sentenza emessa in data 19.1.2009 per fatto commesso il (OMISSIS).

Nel ricorso si deduce erronea applicazione della legge penale, anche in riferimento al fatto che il reato posto a base della decisione emessa il 19.10.2006 sarebbe già stato dichiarato estinto e l’istanza era in realtà tesa a determinare lo scorporo della relativa pena da un decreto di cumulo emesso nel 2009.

2. Il ricorso va qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4. Se infatti il giudice dell’esecuzione, qualificando la domanda come richiesta di declaratoria di estinzione del reato, ha operato de plano – come prevede l’art. 676 c.p.p., comma 1 – è evidente che il rimedio non può essere rappresentato dal ricorso per cassazione.

Lo stesso art. 667 c.p.p., comma 4 prevede infatti, in simili casi, che contro l’ordinanza può essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice che decide osservando la procedura di cui all’art. 666 c.p.p..

Va pertanto applicata, per costante interpretazione di questa Corte, la previsione di cui all’art. 568, comma 5 con trasmissione degli atti al giudice competente per l’opposizione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014

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