Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 10-09-2012, n. 15141

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Svolgimento del processo

che:

1. P.R.G. ha chiesto, con ricorso del 25 giugno 2010, alla Corte di appello di Catania l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura iniziata davanti al giudice di pace di Gela con atto di citazione del 27 dicembre 2004 ancora non definito al momento della proposizione del ricorso per equa riparazione.

2. La Corte di appello ha riconosciuto la durata eccessiva della procedura determinandola in 2 anni e 1 mese e ha liquidato l’indennizzo del danno non patrimoniale in complessivi 1.562,50 Euro.

3. P.R.G. ricorre per cassazione affidandosi ad un unico motivo di ricorso con il quale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost., della L. n. 794 del 1942, art. 24 e del D.M. 22 giugno 1982, art. 4, per la errata e immotivata liquidazione dei diritti e degli onorari del giudizio di merito in misure inferiori a quelle dovute così come indicate nella nota spese prodotta e in contrasto con la giurisprudenza della S.C. (4404/2009) secondo cui il giudice non può operare una liquidazione inferiore a quella richiesta senza indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perchè richieste in misura eccessiva o che elimina perchè non dovute in modo da consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe in relazione all’inderogabilità dei minimi.

4. Si difende con controricorso il Ministero ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso perchè non indica quali voci tariffarie ritenga violate e le spese asseritamente non riconosciute.

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

che:

6. Sebbene non possa ritenersi che il ricorso adempia ai requisiti di autosufficienza con la mera trascrizione della nota spese è, per altro verso, innegabile che la indicazione delle voci costituenti la nota spesa attesti il non rispetto dei minimi tariffari nella liquidazione operata dalla Corte di appello. Ciò comporta l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione e la necessità di procedere a una nuova liquidazione delle spese del giudizio di merito che tenga almeno conto delle voci indicate dalla ricorrente sicuramente spettanti sulla base del riscontro della natura della controversia.

7. Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico dell’amministrazione controricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso, cassa il decreto impugnato sul punto della liquidazione delle spese processuali che ridetermina in complessivi 856 Euro di cui 100 Euro per spese, 311 Euro per diritti e 445 Euro per onorari. Condanna altresì il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi 525 Euro di cui 100 Euro per spese con distrazione per entrambi i gradi in favore dell’avv. A. S. dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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