T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 316

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso, notificato il 17.12.08 e depositato il 16.01.09, il ricorrente ha impugnato l’atto indicato in epigrafe con cui gli era stato revocato il permesso di soggiorno dal momento che la Commissione Territoriale per la Protezione internazionale di Gorizia aveva rigettato la sua domanda per il riconoscimento dello status di protezione internazionale.

Il ricorrente articolava quattro motivi di ricorso; il primo attiene al mancato rispetto delle previsioni di cui agli artt. 7 e 10 bis L.241\90 non avendo ricevuto comunicazione dell’inizio del procedimento volto al diniego, ne preavviso del provvedimento medesimo.

Il secondo motivo denuncia il difetto di motivazione essendosi il provvedimento limitato a richiamare il provvedimento della Commissione Territoriale per la Protezione internazionale di Gorizia senza tener conto che il permesso gli era stato rilasciato anche per attività lavorativa.

Il terzo motivo denuncia la mancata traduzione del provvedimento con i conseguenti riflessi in tema di diritto di difesa.

Il quarto motivo richiama il divieto di espulsione dei soggetti che possono essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, di lingua, di cittadinanza, di opinioni politiche, di religione.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 27.1.2009 veniva concessa la sospensione del provvedimento

All’udienza del 24 marzo 2009 il Tribunale, all’esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.

Ritiene il Collegio che il giudice amministrativo nel caso di specie sia carente di giurisdizione, appartenendo la stessa al giudice ordinario.

Una recente pronuncia delle SS. UU. della Corte di Cassazione (11535\09), poi confermata da successive sentenze, ha affermato che la giurisdizione sul permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5,comma 6, D.lgs. 286\98 competa al giudice ordinario

Nella motivazione della stessa si dà atto come in passato, sulla scorta della precedente legislazione in tema di rifugiati politici, non fosse mai stata messa in dubbio la giurisdizione del giudice amministrativo sui provvedimenti del Questore relativamente ai c.d. permessi per motivi umanitari.

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni (d.lgs 251\07 per le questioni sostanziali e d.lgs. 25\08 per le questioni procedurali) il quadro è mutato.

Si riporta un brano della sentenza della Cassazione che esplicita il percorso argomentativo in questione: "Le statuizioni formulate in tale pronunziato di queste Sezioni Unite – adottato in un quadro di solo prevalente diverso orientamento del Consiglio di Stato (ex multis n. 3835 del 2005; contra n. 2868 del 2006) – non hanno più alcuna possibilità di richiamo diretto, come pervero premesso nella stessa ordinanza n. 7933 del 2008, le volte in cui la cognizione della richiesta di "asilo" dello straniero sia stata devoluta (dopo il 20 aprile 2005, data di acquisizione di efficacia della nuova regolamentazione dell’asilo) alle Commissioni Territoriali. Ed infatti, e sinteticamente richiamando l’attuale quadro normativo, emerge che:

– solo con il 20 Aprile del 2005, data di acquisizione di efficacia, per il decorso dei 120 giorni dalla data della sua pubblicazione sulla G.U., del regolamento di attuazione del T.U. (approvato con il D.P.R. n. 303 del 2004), ha acquisito efficacia, giusta la L. n. 189 del 2002, art. 34, comma 3 il disposto dell’art. 32 della predetta Legge che, come sopra anticipato, ha aggiunto al D.L. n. 416 del 1989, art. 1 conv. in L. n. 39 del 1990 l’art. 1 quater sulle Commissioni territoriali il cui comma 4 ha previsto che dette commissioni nell’esaminare la domanda di asilo valutino "… per i provvedimenti di cui all’art. 5, comma 6 del citato Testo Unico (…) le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria…";

– con la successiva previsione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 (non derogata dal successivo D.Lgs. n. 159 del 2008), adottata in attuazione della direttiva 2005/85/CE ed in sede di regolamentazione procedimentale delle "protezioni" di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 (lo status e la protezione sussidiaria, la protezione umanitaria), si è disposto che "Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione Territoriale trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6".

Appare al Collegio evidente che la previsione dell’art. 32 del Decreto del 2008 è nulla più che una più organica ed esplicita regolamentazione del nuovo rapporto tra accertamento valutativo della Commissione Territoriale e potere del Questore che era già chiaramente delineato nella norma introdotta dalla L. del 2002, art. 32 ma bisognevole di una regolamentazione procedimentale di dettaglio che fosse attuativa delle previsioni sostanziali di cui al sopravvenuto D.Lgs. n. 251 del 2007: di qui l’attribuzione alla Commissione di tutte le competenze valutative della posizione del richiedente asilo, da quella diretta all’ottenimento della protezione maggiore (lo status di cui al capo 3^ del D.Lgs. n. 251 del 2007) a quella generante una protezione sussidiaria (capo 4^ del D.Lgs., citato) sino a quella, residuale e temporanea, di cui al più volte richiamato del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 con una organica previsione che fa venir meno ogni margine di apprezzamento politico delle condizioni del paese di provenienza (apprezzamento che non può competere ad un organo tecnico quale è la Commissione Territoriale) e lascia residuare al Questore nulla più che un compito di mera attuazione dei deliberati assunti sulla posizione dello straniero dalla Commissione stessa (restando al Questore rimessa la valutazione degli altri requisiti di legge che rendono "eventuale", come recita il citato art. 32, comma 3 il rilascio del permesso umanitario)".

Il Tribunale ritiene di aderire a questo nuovo orientamento della Cassazione poiché i c.d. permessi per motivi umanitari dovranno ormai essere sostituiti dai permessi per protezione sussidiaria previsti dall’art. 17 D.lgs. 251\07 che presuppongono la presentazione di una domanda per ottenere lo status di rifugiato politico e potranno essere mantenuti in vigore anche in caso di reiezione della domanda da parte della Commissione territoriale solo se la Commissione medesima valuterà l’esistenza di controindicazioni al rimpatrio.

Non vale sottolineare che il permesso era stato concesso anche per motivi di lavoro, poiché in verità il permesso per motivi umanitari consente anche di lavorare, ma non può essere equiparato ad un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Al provvedimento del Questore,pertanto, non residuano margini di discrezionalità che soli giustificano l’attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo.

Il diverso esito della fase camerale da quella di merito giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo la stessa al giudice ordinario.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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