Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 10-09-2012, n. 15136

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Svolgimento del processo

che:

1. S.S. ricorre avverso il decreto menzionato in epigrafe della Corte di appello di Catania che, seppur accogliendo il suo ricorso per equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 e determinando l’equo indennizzo richiesto in Euro 1.312,50 ha liquidato le spese processuali in complessivi Euro 550,00 (150 per diritti e Euro 400,00 per onorari) e ha pertanto disatteso la richiesta formulata nella nota spese in osservanza delle tariffe di legge. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia motivato le ragioni dello scostamento dalla nota spese (Cass. civ. 4404/2009) e abbia violato i minimi tariffari.

4. Si difende con controricorso il Ministero.

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

che:

6. Il ricorso è fondato e va accolto con la conseguente riliquidazione delle spese processuali del giudizio di merito, in accordo con i minimi tariffari e tenendo conto della nota spese da cui vanno eliminate alcune voci non compatibili con la natura della controversia.

7 Le spese del giudizio di cassazione devono essere poste a carico del Ministero.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione all’accoglimento del ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito riliquidate in complessivi Euro 1.123,00 di cui 100,00 Euro per spese, Euro 398,00 per diritti e Euro 625,00 per onorari. Condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 600,00 di cui 100,00 Euro per onorari, con distrazione per entrambi i gradi in favore dell’avv.to A. S. dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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