Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 10-09-2012, n. 15135

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
che:
1. I ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto alla Corte di appello di Roma l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura – avente ad oggetto la richiesta di corresponsione della indennità speciale non pensionabile prevista dalla L. n. 121 del 1981, art. 43 – iniziata davanti al T.A.R. del Lazio con ricorso del settembre 1998 e definita con sentenza del Consiglio di Stato n. 1797/2006.
2. La Corte di appello ha riconosciuto la durata eccessiva della procedura stimandola in due anni e quattro mesi e ha liquidato l’indennizzo del danno non patrimoniale in complessivi Euro 2.500 applicando un parametro leggermente superiore a 1.000 Euro per ogni anno di durata eccessiva.
3. Impugnano per cassazione il decreto della Corte d’appello i predetti ricorrenti affidandosi ad un unico motivo di ricorso con il quale chiedono a questa Corte di modificare la liquidazione delle spese processuali del giudizio di merito che non ha tenuto conto della separata proposizione dei ricorsi e della successiva riunione e ha disatteso i minimi tariffari di legge.
4. Non svolge difese il Ministero.
5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Motivi della decisione
che:
6. Il ricorso è fondato. Le spese del giudizio di merito devono essere liquidate tenendo in considerazione l’originaria proposizione individuale dei ricorsi la cui riunione è avvenuta in sede di discussione.
7. Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del Ministero.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al ricorso accolto, e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi Euro 16.174 di cui 200 Euro per spese, 8.914 Euro per diritti e 7.060 Euro per onorari, e delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 2.000 di cui 200 Euro per spese, con distrazione per entrambi i gradi in favore del difensore avv.to A. G. dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *