Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 10-09-2012, n. 15133

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

che:

1. I ricorrenti indicati in epigrafe, tutti dipendenti del Ministero della Giustizia, hanno chiesto, con dieci separati ricorsi alla Corte di appello di Roma l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura iniziata davanti al T.A.R. Lazio con ricorso del gennaio 1995 e definita con sentenza dell’11 novembre 1998 e successivamente proseguita davanti al Consiglio di Stato dal gennaio 1999 al gennaio 2007.

2. La Corte di appello, riuniti i ricorsi, ha riconosciuto la durata eccessiva della procedura, stimandola in 8 anni, e ha liquidato l’indennizzo del danno non patrimoniale, applicando il parametro di 1.000 euro per ogni anno di durata eccessiva del giudizio presupposto, in complessivi Euro 8.000, condannando quindi il Ministero al pagamento della predetta somma in favore di ciascun ricorrente, con interessi dalla data del decreto.

3. Avverso il decreto (al quale sono riuniti altri nove procedimenti) ricorrono per cassazione i predetti dipendenti del Ministero della Giustizia affidandosi a due motivi di ricorso con i quali chiedono riconoscersi il loro diritto a percepire gli interessi dalla domanda, e non dalla data del decreto, sulla somma liquidata in loro favore dalla Corte di appello e chiedono altresì modificare la liquidazione delle spese processuali che non ha tenuto conto della separata proposizione dei ricorsi e della successiva riunione e ha disatteso i minimi tariffari di legge.

4. Si difende con controricorso il Ministero.

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

che:

6. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte è ormai costante nell’affermare che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, ex L. 24 marzo 2001, n. 89, vanno riconosciuti dal momento della domanda proposta davanti alla Corte di appello (cfr. Cass. civ. n. 2382 del 11 febbraio 2003).

7. Le spese del giudizio di merito devono essere liquidate tenendo in considerazione l’originaria proposizione individuale dei ricorsi la cui riunione è avvenuta in sede di discussione.

8. Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del Ministero.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al ricorso accolto, e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento degli interessi dalla domanda al saldo sulla somma di 8.000 Euro liquidata in favore di ciascun ricorrente dalla Corte di appello con il decreto impugnato. Condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi Euro 13.273 di cui 200 Euro per spese, 9.028 Euro per diritti e 4.045 Euro per onorari, con distrazione in favore dei difensori antistatari avv.ti Giovambattista Ferraiolo e Ferdinando Emilio Abbate, e delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 2.200 di cui Euro 200 per spese, con distrazione in favore dell’avv.to Ferdinando Emilio Abbate dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *