CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 ottobre 2011, n. 21132 Tributi – Imposte indirette – IVA – Lavoro autonomo – Moglie del professionista

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione di più avvisi di accertamento ai fini IVA per omessa fatturazione di operazioni imponibili e omessa dichiarazione, nonché più avvisi di contestazione circa l’omessa istituzione delle scritture contabili. L’attività accertatrice si fondava anche su verifiche bancarie. La contribuente sosteneva di non aver svolto attività di lavoro autonomo, come preteso dall’erario, bensì lavoro dipendente collaborando con il coniuge professionista.

Con più sentenze la Commissione adita accoglieva i ricorsi della contribuente ritenendo indimostrata l’attività di lavoro autonomo.

Con la sentenza in epigrafe, il giudice d’appello, riunite le impugnazioni, le rigettava, affermando che l’amministrazione non aveva provato la sussistenza di un lavoro autonomo e che, quindi, non potessero applicarsi le presunzioni di cui all’art. 51 D.P.R. n. 633 del 1972.

Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. La contribuente non si è costituita.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 51, D.P.R. n. 633 del 1972, nonché vizio di motivazione, contestando l’esattezza del presupposto assunto dal giudice di merito circa la necessità di una previa prova della sussistenza di un lavoro autonomo, perché operi la presunzione di cui alla richiamata norma, nel porre a carico del contribuente nel dimostrare che le operazioni registrate nei conti correnti bancari non afferiscono ad operazioni imponibili.

Il ricorso è fondato. Questa Corte ha chiarito che «in tema di IVA, l’utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito, ai sensi dell’Cass. n. 26692 del 2005).

Sicché il giudice di merito non poteva ritenere irrilevanti le presunzioni di cui all’art. 51, comma 2. D.P.R. n. 633 del 1972, tanto più in una fattispecie nella quale veniva contestata alla contribuente l’omessa dichiarazione, ma avrebbe dovuto tenerne conto, anche unitamente ad altri elementi emergenti dal processo, perché la contribuente, che allegava la propria posizione di lavoratrice dipendente, avrebbe dovuto dare la prova che i movimenti bancari non erano riferibili ad operazioni imponibili.

Il ricorso deve, essere, pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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