Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2013) 10-01-2014, n. 755

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Svolgimento del processo

– che il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, con provvedimento deliberato il 15 gennaio 2013, rigettava l’opposizione, proposta da M.A. avverso il decreto di espulsione emesso quale sanzione alternativa;

– che in data 4 febbraio 2013, il difensore di M.A., avvocato E. P., ha presentato dichiarazione d’impugnazione dell’indicato provvedimento con atto diretto al Tribunale di Sorveglianza e qualificato come "opposizione giudiziaria", il quale, nel rilevare che il provvedimento espulsivo aveva avuto già esecuzione, ne sollecita la revoca e la sostituzione con misura non detentiva (arresti domiciliari, con autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa) in quanto il condannato risulta risiedere da tempo in Italia, paese nel quale risultano risiedere regolarmente dei suoi familiari (un cugino ed una sorella) con i quali convive.

Motivi della decisione

– che l’impugnazione è inammissibile in quanto, a prescindere dal preliminare rilievo che l’impugnazione risulta proposta da difensore non abilitato, le deduzioni che il ricorrente propone a sostegno della sua impugnazione sono del tutto estranee alle ragioni della decisione emessa dal Tribunale di Sorveglianza e quindi non sono idonee alla sua confutazione;

– che trattasi, invero, di deduzioni estranee anche al perimetro valutativo consentito dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19 (che delimita i riconosciuti casi di non ammessa espulsione) di tal che, anche per tal via, il ricorso proposto – nel tentativo di ottenere la revoca della disposta espulsione – si colloca fuori dei casi previsti per legge;

– che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali mentre, attesa la peculiarità del caso, si ritiene opportuno esonerare il ricorrente dal versamento di una somma alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2014

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