T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 307

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il presente gravame la ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento per i dedotti motivi di illegittimità.
Si è costituita l’amministrazione intimata, che ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per la mancata notifica dello stesso ai controinteressati ed ha chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel merito.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 17.1.2011, il gravame è stato, quindi, trattenuto per la decisione.
Deve, in via preliminare, esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del gravame per omessa notifica ai controinteressati sollevata dall’amministrazione resistente.
L’eccezione è fondata.
Il collegio si riporta, sul punto, alla costante giurisprudenza amministrativa, per il cui orientamento l’impugnativa proposta contro l’esclusione da una procedura concorsuale non ha di fronte controinteressati ai quali occorre notificare il ricorso, non essendo onere del ricorrente seguire gli sviluppi del procedimento ed impugnare gli atti conseguenti ricercando i controinteressati successivi, mentre occorre notificare il ricorso almeno ad un controinteressato, a pena di inammissibilità, se al momento della proposizione del ricorso avverso il provvedimento di esclusione siano noti al soggetto escluso i beneficiari della procedura (cfr., per tutte, TAR Lombardia, sez. I, 14 luglio 2010, n. 2987).
Nella fattispecie in questione la ricorrente ha impugnato, unitamente alla comunicazione di esclusione dal concorso, altresì la graduatoria finale dei candidati risultati idonei del 10.03.2010, senza provvedere alla notifica del ricorso ad alcuno dei due idonei.
Né colgono nel segno le difese di parte ricorrente in proposito, che assume di aver conosciuto gli indirizzi degli idonei succitati solo in seguito all’evasione da parte del comune di Gallarate dell’istanza di accesso dalla stessa presentata, dunque solo in data 11 maggio 2010.
Da un attento esame della documentazione versata in atti ed in particolare del contenuto dell’istanza di accesso formulata dalla ricorrente al comune intimato in data 17 marzo 2010, è facile identificare il nominativo dei due idonei, i signori xxx T. (poi assunta effettivamente) e xxx xxx, controinteressati all’accoglimento del presente gravame. La ricorrente conosceva, dunque, il nome degli stessi almeno a quella data e doveva notificargli il ricorso, salva restando l’eventuale proposizione di motivi aggiunti in seguito alla conoscenza di atti ulteriori.
Né sono idonee ad escludere la conseguenza dell’inammissibilità le asserite difficoltà della ricorrente nel conoscere gli indirizzi di tali soggetti, al fine della notifica del ricorso nei loro confronti.
E’, infatti, evidente onere di chi propone il ricorso accertare il domicilio o la residenza del controinteressato nel momento in cui deve avvenire la necessaria notificazione (Cons. Stato, sez. VI, 20 luglio 2009, n. 4503). Inoltre, parte ricorrente avrebbe potuto utilizzare la procedura di notificazione disciplinata dall’art. 143 c.p.c., ovvero la notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, è pur vero che quest’ultimo, proposto per l’annullamento degli stessi atti già impugnati con il ricorso principale oltre che di ulteriori provvedimenti acquisiti dalla ricorrente in seguito all’istanza di accesso, è stato notificato anche ai controinteressati; detta notifica è, però, avvenuta oltre il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale. In tale parte il ricorso deve, dunque, essere dichiarato irricevibile per tardività, oltre che inammissibile per il principio del ne bis in idem.
In relazione, invece, agli atti nuovi (graduatoria finale dell’8 marzo 2010 e approvazione degli atti concorsuali e nomina del vincitore del 20 marzo 2010), i motivi aggiunti devono parimenti essere dichiarati inammissibili per genericità, non essendo stata dedotta alcuna specifica censura avverso tali ultimi provvedimenti.
Per le suesposte considerazioni il ricorso ed i motivi aggiunti devono dichiararsi inammissibili ed in parte irricevibili, il primo per mancata notifica dello stesso ai controinteressati, i secondi per tardività, violazione del principio del ne bis in idem e per genericità.
Sussistono, tuttavia, in considerazione della peculiarità della fattispecie, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, unitamente al ricorso per motivi aggiunti, che dichiara, in parte, altresì, irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario, Estensore
Ugo De Carlo, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *