Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 10-09-2012, n. 15126

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che P.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli, in epigrafe indicato, che ha rigettato la sua domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di un procedimento penale nei confronti di terzi, per mancanza di prova della sua costituzione di parte civile quale persona offesa dal reato;

che il Ministero della giustizia non ha svolto difese;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Rilevato che con l’unico motivo il ricorrente lamenta difetto di motivazione nell’avere la Corte omesso di considerare che la sua costituzione di parte civile nel processo presupposto non è stata oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione, ed in ogni caso emerge dagli atti e dai verbali del processo penale; ritenuto che la doglianza è fondata, atteso che la Corte di merito non ha tenuto in minima considerazione quanto sembra emergere dal contenuto (trascritto in ricorso) del verbale dell’udienza penale del 23 novembre 1998 (prodotto in sede di merito) e della sentenza penale di primo grado;

che pertanto si impone la cassazione del provvedimento impugnato, con il rinvio alla Corte d’appello di Napoli che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame della causa regolando anche le spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

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