Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2013) 10-01-2014, n. 754

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Messina, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da C.G. diretta a conseguire la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna emessa da quel giudice il 23 novembre 2010 e divenuta irrevocabile il 20 maggio 2011, previa declaratoria della nullità della notifica dell’estratto contumaciale in quanto eseguita presso il domicilio eletto anzichè nel luogo ove l’imputato era ristretto in regime detentivo per altra causa.

1.1 Il giudice dell’esecuzione ha motivato la propria decisione, avendo rilevato, dall’esame degli atti del procedimento di cui alla sentenza di condanna oggetto dell’istanza, che la stessa, in effetti, non doveva essere notificata per estratto al C., in quanto lo stesso, all’epoca detenuto, aveva espressamente rinunciato a comparire all’udienza del 23 novembre 2010 e la motivazione della sentenza era stata tempestivamente depositata il 30 novembre 2010, entro il termine di trenta giorni stabilito dal giudicante, sicchè del tutto correttamente era stata dichiarata la irrevocabilità della sentenza, mentre l’istanza di restituzione non poteva trovare accoglimento avendo l’istante avuto effettiva conoscenza del procedimento e volontariamente rinunciato a comparire.

2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il C. per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento.

Nel ricorso si deduce che l’omessa notifica della sentenza all’imputato contumace costituisce una grave violazione del diritto di difesa e che illegittimamente era stata rigettata la richiesta di restituzione nel termine, richiedendo una decisione in tal senso – in base alla nuova formulazione dell’art. 175 c.p.p., comma 2 – il positivo accertamento di due presupposti – l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e la volontaria rinuncia a comparire, laddove entrambi i requisiti non sussistono nel caso in esame.

Motivi della decisione

1. L’impugnazione è inammissibile in quanto basata su motivi non specifici.

Le deduzioni difensive sviluppate nel ricorso, risultano prescindere infatti dall’apparato argomentativo, logico e coerente, sviluppato dal giudice dell’esecuzione e si risolvono in una generica affermazione di fondatezza della propria istanza ex art. 175 cod. proc. pen., motivatamente disattesa dal giudice di merito.

1.1 In particolare il ricorrente nel richiedere l’annullamento della decisione impugnata, muove dal presupposto che la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Messina il 23 novembre 2010 sarebbe stata deliberata nella contumacia del C., senza considerare che avendo il predetto imputato espressamente rinunciato a comparire a tale udienza – così come accertato dal giudice dell’esecuzione e non contestato in ricorso – la sua condizione non era assimilabile a quella dell’imputato contumace, sicchè allo stesso non era dovuta la notifica dell’estratto contumaciale (in termini Sez. 1, n. 16919 del 09/01/2009 – dep. 21/04/2009, D., Rv. 243543).

Avendo quindi il C. avuto effettiva conoscenza del procedimento promosso nei suoi confronti e volontariamente rinunciato a comparire, del tutto legittimamente è stata rigettata la sua richiesta ex art. 175 cod. proc. pen..

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000) – al versamento alla Cassa delle ammende di una somma congruamente determinabile in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2014

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