T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 306

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il condominio ricorrente ha proposto la presente impugnazione chiedendo l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe per i dedotti motivi di illegittimità;

che, dalla documentazione versata in atti risulta che, successivamente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in questa sede impugnata, il comune intimato ha prima ordinato la sospensione dei lavori con atto dell’11 novembre 2009 (avverso il quale la società M. proponeva ricorso respinto dalla seconda sezione con sentenza n. 1727/2010) e, successivamente, a seguito di diniego a maggioranza mediante delibera assembleare dell’autorizzazione all’installazione della tettoia fonoassorbente espresso dal condominio ricorrente in data 14 dicembre 2009, con atto del 16 marzo 2010 ha definitivamente diffidato la M. dall’esecuzione dei lavori;

che, di conseguenza, con memoria depositata in data 17 dicembre 2010 il comune intimato ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

che parte ricorrente nella memoria depositata in data 5 gennaio 2011 assume, al contrario, di avere ancora interesse alla decisione del presente ricorso, ribadendo l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’amministrazione intimata;

Ritenuto che il ricorrente non abbia più alcun interesse alla decisione del presente gravame, atteso che, in considerazione della dichiarata legittimità del provvedimento di diffida alla realizzazione dei lavori, nessun ulteriore vantaggio deriverebbe al condominio istante dall’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica in questa sede impugnata, che non costituisce titolo edilizio da solo sufficiente alla realizzazione dei lavori di installazione della tettoia;

che, pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm;

che, in relazione alla peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario, Estensore

Ugo De Carlo, Referendario

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