Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-10-2013) 20-12-2013, n. 51527

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza in data 16 settembre 2009 del Tribunale di Rossano, appellata da I.F., F.R., L. R.M.M., C.T., R.F. e P. A., li assolveva dalle imputazioni loro ascritte (abuso di ufficio, truffa aggravata e falso) con la formula "perchè il fatto non sussiste".
2. Gli imputati erano stati tratti a giudizio nelle seguenti qualità: I., sindaco del comune di xxx;
P., tecnico incaricato dal sindaco;
L.R., C. e R., assessori della Giunta municipale di xxx; F., privato imprenditore beneficiario di lavori affidatigli dal Comune di xxx.
3. Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Rossano aveva affermato la responsabilità dei predetti imputati in ordine ai reati previsti e puniti dalle seguenti fattispecie penali:
I. e F. (capo 3, limitatamente ad alcuni episodi), artt. 110 e 323 c.p.; in (OMISSIS), fino al (OMISSIS);
I., P. e F. (capo 10), artt. 110 e 640 bis c.p.; in (OMISSIS), fino all'(OMISSIS);
P. (capo 11), art. 483 c.p., art. 61 c.p., n. 2; in (OMISSIS), nel (OMISSIS);
I., L.R., C., R. e F. (capo 14), artt. 110 e 323 c.p.; in (OMISSIS), fino al (OMISSIS).
Nei confronti di I. e di F. veniva inoltre dichiarata la prescrizione di parte dei fatti contestati al capo 3 e del reato di abuso di ufficio di cui al capo 4, loro contestati in concorso.
4. Al capo 3, veniva contestato che F. era stato illegittimamente autorizzato da I. a eseguire vari lavori per conto del Comune, che avrebbero dovuto essere svolti in amministrazione diretta, in violazione della prescritta procedura concorsuale in materia di appalti pubblici.
Al capo 10 veniva contestato che I. e P. avevano fatto conseguire a F. finanziamenti dalla Regione Calabria per lavori falsamente indicati come ripristino di tracciati stradali interessati da alluvione, in realtà in parte non preesistenti.
Al capo 11 veniva contestato a P. il conseguente falso nel progetto predisposto su incarico del Comune.
Al capo 14 veniva contestato l’illegittimo affidamento alla ditta F. di lavori in economia diretta nell’ambito di un contratto di appalto di lavori stipulato a corpo, come tale non soggetto a varianti in corso d’opera.
5. La Corte di appello, nel giungere alla decisione assolutoria, ha osservato, quanto alla vicenda considerata al capo 3, che il Tribunale non aveva preso in adeguata considerazione la pressante esigenza del Comune di xxx di realizzare economie di scala nella gestione della manutenzione della viabilità, e che nelle delibere incriminate l’oggetto non era l’esecuzione di lavori stradali ma la fornitura e la messa in opera di materiale bituminoso, sicchè l’onere economico dell’amministrazione si era tradotto nel mero conteggio del costo del materiale e del nolo dei macchinari forniti dal F..
Mancava quindi l’elemento del dolo intenzionale di favorire questa ditta, avendo il Comune preso di mira esclusivamente l’interesse pubblico costituito dal contenimento dei costi.
Quanto al capo 14, a parte considerazioni analoghe alle precedenti, l’assunto del Tribunale secondo cui nell’appalto del tipo "a corpo" non erano ammesse varianti, non teneva conto dell’evento eccezionale costituito dall’alluvione che aveva sconvolto i tracciati stradali;
evento che quindi non poteva essere ricondotto ai casi di normali accidenti pluviali presi in considerazione dall’art. 134, comma 2, del capitolato di appalto. Inoltre, con riguardo al rilievo per cui con la Delibera n. 65 del 2001 si era deciso di affidare alla ditta xxx lavori in economia diretta e non già mere forniture di mezzi e materiali, l’intento dell’amministrazione, anche in questo caso, non era quello di favorire illegittimamente F., ma quello di razionalizzare gli interventi e contenere i costi, sia attingendo nei limiti della minima percentuale consentita del 5 per cento dal miglior ribasso sia ricorrendo alle forniture più convenienti appartenenti a chi legittimamente operava nel cantiere con propri uomini e mezzi, affiancando all’impresa F. la propria mano d’opera.
Quanto, infine, ai capi 10 e 11, non era configurabile il delitto di truffa nè quello di falso contestati, dato che l’opera progettata (rifacimento di un anello stradale, con le inevitabili conseguenze determinate dall’alluvione, non faceva altro che ricalcare il pregresso tracciato, rendendolo opportunamente carrabile in tutto il suo percorso.
6. Ricorrono per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro e la parte civile D.M. G..
7. Il Procuratore generale denuncia il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in cui era incorsa la Corte di appello, essendo incontestabile, quanto al capo 3, che alla ditta xxx fu dalla amministrazione di xxx affidata l’esecuzione di lavori pubblici che richiedevano il ricorso a una procedura concorsuale, camuffandosi tale affidamento con il mero impiego da parte del Comune, in amministrazione diretta, di mezzi noleggiati dalla riferita ditta. Non era condivisibile l’assunto della Corte di appello secondo cui, pur non contestandosi tale realtà fattuale, difettava nella specie l’elemento del dolo intenzionale di favorire illegittimamente la ditta xxx essendosi perseguite esclusivamente finalità pubbliche. In primo luogo, già l’individuazione della ditta xxx come quella che avrebbe dovuto fornire il nolo di mezzi e materiali era stata operata senza il rispetto delle norme dirette ad assicurare la parità delle parti interessate; in particolare non essendo stata invitata a partecipare alla gara la ditta xxx. In secondo luogo, la sentenza travisava la giurisprudenza di legittimità in tema di dolo intenzionale, atteso che nella specie all’interesse pubblico preso di mira era affiancato quello di favorire illegittimamente il F. (legato al Sindaco I. da rapporti di amicizia e colleganze politiche) a scapito di altre ditte interessate ai lavori comunali, e in particolare la ditta del D.M.; e che nessun nocumento all’interesse pubblico sarebbe derivato ove il Comune di xxx avesse seguito la normale procedura di gara.
Quanto agli ulteriori addebiti, l’attribuzione al F. dell’affidamento di una variante in corso d’opera (capo 14), vietata dalle regole stabilite per un appalto stipulato a corpo, era comunque viziata dall’essersi fatto rientrare nello schema di lavori in amministrazione diretta l’esecuzione di veri e propri lavori eseguiti dalla ditta affidataria, non essendovi alcun plausibile interesse pubblico preminente che ostasse a fare ricorso alle normale procedure di gara; e non rientrando comunque il caso di danni da alluvione nell’ambito di eventi di natura eccezionale.
Infine, con riferimento all’addebito di truffa e di falso di cui ai capi 10 e 11, era stata accertata nel dibattimento di primo grado la non preesistenza all’alluvione di tratti viari sconvolti da questo evento, i quali solo avrebbero legittimato l’ottenimento di finanziamenti pubblici per il loro ripristino.
8. L’avv. Manna Marcello, difensore della parte civile D.M. G., denuncia con un primo motivo la nullità della sentenza impugnata per mancanza in dispositivo delle statuizioni in ordine alla responsabilità civile, che avrebbero dovuto essere specificate anche in presenza di un giudicato assolutorio sulla responsabilità penale.
Con successivi rilievi si denuncia il vizio di motivazione in punto di ritenuta mancanza del dolo intenzionale sulla base di considerazioni analoghe a quelle svolte nel ricorso del Procuratore generale, rimarcandosi in particolare che la stessa sentenza impugnata finisce per riconoscere il favoritismo operato dall’amministrazione comunale nei confronti del F., con evidente violazione del principio della concorrenza e conseguente perdita della opportunità della ditta xxx, unica impresa concorrenziale a quella del F. operante in quel Comune, di partecipare alla gara.
Motivi della decisione
1. Va premesso che per tutti i reati è maturato il termine di prescrizione, alla quale ha peraltro espressamente dichiarato di rinunciare l’imputato I., con dichiarazione personalmente resa alla udienza del 15 novembre 2012 davanti alla Corte di appello di Catanzaro.
I ricorsi del pubblico ministero e della parte civile vanno peraltro esaminati nel merito non solo con riferimento alla posizione di I., ma, ai soli effetti civili, ex artt. 576 e 578 c.p.p., anche nei confronti degli altri imputati.
In mancanza di impugnazione, non può essere sindacata la declaratoria di prescrizione nei confronti di I. e di F. in ordine a parte dei fatti contestati al capo 3 e al reato di abuso d’ufficio di cui al capo 4.
2. I ricorsi appaiono fondati.
3. Con riferimento al capo 3, quanto all’elemento oggettivo del reato di abuso d’ufficio contestato, nella sentenza impugnata si è riconosciuta l’illegittimità delle delibere con le quali l’amministrazione comunale, sotto la veste di forniture da parte della ditta xxx di mezzi e di materiali per lavori da eseguire in amministrazione diretta, aveva in realtà affidato ad essa l’esecuzione di detti lavori senza l’osservanza delle norme in materia di appalti pubblici.
La Corte di appello ha però escluso in capo a I. l’elemento soggettivo del reato, osservando che mancava la volontà di favorire F., essendo stata l’amministrazione mossa dal fine di limitare i costi, contenuti in quelli relativi alla fornitura del materiale e del nolo dei macchinari impiegati dalla ditta.
L’assunto, nei termini in cui è stato espresso, non è condivisibile, in quanto, come puntualmente osservato dall’Ufficio ricorrente, l’elemento soggettivo postulato dall’art. 323 c.p., può essere escluso solo qualora il soggetto agente persegua esclusivamente la finalità di realizzare un interesse pubblico (Sez. 6^, n. 30781 del 21 maggio 2012, Miranda, n.m.) ovvero qualora, pur in presenza della consapevolezza di favorire un interesse privato, l’agente sia stato mosso esclusivamente dall’obiettivo di perseguire un interesse pubblico, con conseguente degradazione del dolo di procurare a terzi un vantaggio da dolo intenzionale a mero dolo diretto o eventuale, e con esclusione, quindi, di ogni finalità di favoritismo privato (Sez. 6^, n. 34487 del 13 giugno 2012, Gobbi, n.m.; Sez. 6^, n. 7384 del 19/12/2011, Colonna, Rv. 252498).
La Corte di merito non ha dato conto della ragione per la quale l’amministrazione comunale non potesse realizzare un contenimento dei costi osservando una normale procedura di gara ai fini dell’affidamento dei lavori, in particolare interpellando anche l’altra ditta operante nell’ambito comunale, quella di D.M., sin dal momento della fornitura dei mezzi e dei materiali che avrebbero dovuto essere impiegati ai fini della esecuzione da parte del Comune dei lavori in economia.
I suindicati errori di diritto, accompagnati da carenze in punto di ricostruzione dei fatti e di indagine sull’elemento psicologico del reato contestato, impongono l’annullamento della sentenza impugnata per nuovo e più approfondito esame da parte del giudice di rinvio.
4. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento al fatto di abuso di ufficio rubricato al capo 14, in cui sono coinvolti, oltre a I. e a F., gli assessori comunali C., L.R. e R., essendo da svolgere, anche con riferimento agli ulteriori lavori affidati alla ditta xxx per il completamento della strada comunale (OMISSIS), analoghe considerazioni circa gli errori di diritto e le carenze argomentative già evidenziate con riferimento alla vicenda presa in considerazione nel capo 3.
In particolare, pur considerando il dato della intervenuta alluvione – la cui inquadrabilità, contestata dal P.m. ricorrente, nell’ambito del concetto di evento eccezionale non può essere apprezzata in questa sede di legittimità, resta la mancata attivazione di una procedura di gara ai fini dello svolgimento dell’ulteriore lavoro viario deliberato dall’amministrazione comunale, affidato illegittimamente alla ditta xxx, aggiudicataria di una precedente e distinta gara.
5. Infine, con riguardo ai capi 10 e 11, relativi al fraudolento ottenimento da parte della ditta xxx di finanziamenti pubblici finalizzati al ripristino di strade interpoderali sconvolte dall’alluvione, e del connesso reato di falso da parte del tecnico comunale, è la stessa sentenza impugnata a riconoscere che la ditta xxx non si limitò a un intervento di ripristino del precedente tracciato viario, estendendo invece i suoi lavori, col compiacente progetto esecutivo redatto dal tecnico P., a "ricucirne" il tracciato con meri tratturi o mulattiere non aventi le caratteristiche delle strade interpoderali alla cui restaurazione solo era destinato il finanziamento; non rilevando, beninteso, che in tal modo l’obiettivo perseguito dall’amministrazione comunale fosse quello di una razionalizzazione della rete stradale interpoderale.
Anche su questi capi, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, in accoglimento dei ricorsi.
6. In conclusione, con riferimento alle posizioni di L.R.M. M., P.A., R.F., F.R. e C.T., previa declaratoria di estinzione dei reati loro ascritti per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata, residuando esclusivamente aspetti civilistici, va annullata con rinvio al giudice civile, ex art. 622 c.p.p..
Invece, con riferimento alla posizione di I.F., la cui posizione riveste tuttora rilevanza penale, avendo l’imputato espressamente rinunciato alla prescrizione, il rinvio va disposto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Sulla richiesta di rifusione delle spese avanzata dalle parti civili si provvederà all’esito dei giudizi di rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di I.F. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Annulla la medesima sentenza nei confronti di L.R.M.M., P.A., R.F., F.R. e C.T. perchè i reati loro rispettivamente ascritti sono estinti per prescrizione e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo giudizio sulle domande risarcitorie così come proposte nei confronti dei predetti.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2013

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