Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 10-09-2012, n. 15123

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Svolgimento del processo

che:

1. I.A., M.F., I.M., B. A. e C.G. hanno chiesto, con ricorso del 10 novembre 2008 alla Corte di appello di Venezia l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura iniziata davanti alla sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti con ricorso del 16 settembre 1996 e definita con sentenza del 7 giugno 2007.

2. La Corte di appello ha riconosciuto la durata eccessiva della procedura stimandola in sette anni e nove mesi e ha liquidato l’indennizzo del danno non patrimoniale in complessivi Euro 3.800 applicando il parametro di 500 Euro per ogni anno di durata eccessiva della procedura.

3. Ricorrono per cassazione I.A., M.F., I.M., B.A. e C.G. affidandosi a tre motivi di impugnazione e depositando memoria difensiva. Con i tre motivi di ricorso deducono: a) motivazione insufficiente e contraddittoria circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; b) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della C.E.D.U. nonchè dei parametri adottati dalla Corte Europea in materia di danno non patrimoniale, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; c) violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 93 c.p.c., art. 75 disp. att. c.p.c., del R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 57, 59, 60 e 64, convertito nella L. n. 36 del 1934, del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, nonchè difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

4. Si difende con controricorso il Ministero.

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Che:

6. La determinazione dell’indennizzo secondo il criterio seguito dalla Corte di appello di Venezia si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte E.D.U. (cfr. Cass. civ. sezione 1^ n. 14753 del 18 giugno 2011) e con quella di questa Corte che, per i giudizi amministrativi ultradecennali, ritiene corrispondente a giustizia una liquidazione ridotta dell’indennizzo (Cass. civ., sezione 1^, n. 14753 del 18 giugno 2010). Ciò in considerazione dello scarso interesse della parte alla definizione del giudizio che normalmente concorre a determinare la sua abnorme durata.

7. Nella specie l’applicazione di tale criterio comporta una liquidazione dell’indennizzo complessivo per il danno non patrimoniale pari a 6.250 Euro e al pagamento di tale somma, con interessi legali dalla domanda, va condannato il Ministero essendo la controversia suscettibile di essere decisa nel merito con la semplice applicazione dei criteri sopra esposti.

8. La rideterminazione dell’indennità comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso dovendosi provvedere anche alla riliquidazione delle spese del giudizio di merito oltre che alla condanna del Ministero al pagamento delle spese per il giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, dell’indennizzo, ex L. n. 89 del 2001, liquidato in Euro 6.250, oltre interessi dalla domanda. Condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi 1.578 Euro, di cui 988 Euro per diritti, 490 Euro per onorari e 100 Euro per spese, in favore del difensore antistatario, e del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi 1.200 Euro di cui 100 Euro per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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