Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 11-12-2013, n. 49836

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per Cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli avverso l’ordinanza emessa dal tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, il 17 luglio 2012, con la quale è stata dichiarata la nullità del decreto di giudizio immediato emesso dal giudice per le indagini preliminari il 4 ottobre 2011 per violazione del termine di 180 giorni dall’applicazione della misura cautelare. Rileva il ricorrente che in presenza delle condizioni e dei presupposti previsti dai primi due commi dell’art. 453 c.p.p., il termine di 180 giorni dall’esecuzione della misura ha natura tassativa per quanto riguarda il completamento delle indagini, ma ordinatoria per quanto riguarda la presentazione delle richieste di giudizio immediato.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè l’ordinanza non è immediatamente ricorribile e il provvedimento non è abnorme.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. 26 marzo 2009, n. 25957, Toni) hanno individuato l’ipotesi di abnormità strutturale nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge (carenza di potere in concreto) e quella di abnormità funzionale in quello di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, vale a dire nel caso in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.

Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è invece tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. Non è invece caratterizzante dell’abnormità la regressione del procedimento, nel senso di "ritorno" dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari. L’esercizio legittimo dei poteri del giudice può comportare siffatta regressione. Le Sezioni Unite hanno rilevato che si consentisse al pubblico ministero di invocare il sindacato della Cassazione in ogni caso in cui essa è stata disposta dal giudice, si renderebbe possibile tale sindacato avverso tutti i provvedimenti di siffatto tipo, eludendosi così il principio di tassatività delle impugnazioni. E’ stato, quindi, ribadito che se l’atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall’ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche se i presupposti che ne legittimano l’emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacchè in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme. Nel caso in esame il provvedimento adottato dal Giudice del dibattimento, sia pure fondato su una errata declaratoria di nullità del decreto di giudizio immediato, è illegittimo, ma non è qualificabile sotto alcun profilo di abnormità, poichè il contenuto dell’atto non è avulso dal sistema e gli effetti di esso non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2013

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