Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 11-12-2013, n. 49828

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 9 novembre 2011 la Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza del locale Tribunale che, in data 2 ottobre 2007, aveva condannato B.C. per il reato di tentata estorsione e furto di un orologio.

Ricorre per Cassazione l’imputato deducendo la nullità della sentenza per violazione delle disposizioni inerenti l’attribuzione delle funzioni del giudice onorario addetto al tribunale ordinario .

Lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), per avere un giudice onorario deciso il processo nel quale veniva contestato il reato di tentata estorsione, reato non previsto dall’art. 550 c.p.p..

Il ricorso è manifestamente infondato.

L’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Suprema Corte, che questo Collegio non ha ragione di disattendere, è orientato nel senso che la trattazione in dibattimento, da parte del giudice onorario, di un procedimento penale diverso da quelli indicati dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 43 bis, comma 3, lett. b) e cioè dei reati non previsti dall’art. 550 e.p.p., non è causa di nullità, in quanto dalla stessa formulazione letterale della norma ordinamentale sopra indicata è dato chiaramente evincere che trattasi di norma non tassativamente posta a pena di nullità, ma di norma contenente una mera enunciazione di carattere organizzativo, volta a ripartire il lavoro fra i giudici ordinari e quelli onorari (cfr., in termini, Cass. 4^ 15.11.06 n. 41988; Cass. 4 14.12.05 n. 9323 Cass. 14.2.2009 n. 13573 Rv. 243142).

Il ricorso è pertanto inammissibile.

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost.

sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2013

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