T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 302

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorrente è proprietario di un immobile adibito a residenza ubicato nel comune di xxx alla via xxx n. 118, separato dal ciglio della strada da un’area di oltre cinque metri, dei quali circa tre di proprietà esclusiva dell’istante ed i restanti due di proprietà pubblica.
Con il presente gravame il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale gli è stato ordinato di rimuovere alcuni panettoni di cemento dallo stesso apposti all’interno del suolo di sua proprietà al fine di inibire l’uso dell’area al posteggio dei veicoli, anche per l’effettiva utilizzazione del passo carraio.
A sostegno del proprio ricorso l’istante ha dedotto la violazione degli artt. 2, 24, 26 e 211 del d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 1 del d.lgs. n. 147/1993, l’incompetenza e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, perplessità, illogicità, travisamento dei presupposti di fatto, disparità di trattamento, sviamento della causa tipica dell’atto.
Si sono costituiti il comune intimato e l’A., chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.
Con ordinanza n. 3295/99 del 16 dicembre 1999 la sezione II ha accolto l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
Successivamente il ricorrente ha presentato memoria a conferma delle proprie conclusioni.
Alla pubblica udienza del 17.1.2011, il gravame è stato, quindi, trattenuto per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente lamenta, essenzialmente, che l’ordinanza comunale sarebbe stata emessa illegittimamente, sul presupposto errato della demanialità della sede che accede alla strada e, quindi, della pertinenzialità della stessa alla sede stradale, che, al contrario, risulterebbe smentita dalla documentazione prodotta.
La censura coglie nel segno.
Per giurisprudenza costante, la presunzione di demanialità stabilita dall’art. 22, comma 3, l. 2248/1865, all. F, rispetto alle piazze, agli spazi ed ai vicoli all’interno delle città, adiacenti alle strade comunali o aperti sul suolo pubblico presuppone che le suddette aree si presentino come parte integrante della funzione viaria della sede stradale, ed ammette la prova contraria, circoscritta all’esistenza di consuetudini che escludano la demanialità per la sussistenza di convenzioni che ne attribuiscano la proprietà ad un soggetto diverso dal comune, essendo irrilevante l’inclusione o meno nell’elenco delle strade comunali, stante il carattere dichiarativo di tale documento. L’appartenenza di una strada ad un ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 2729 c.c., non potendo reputarsi, a tal fine, elemento da solo sufficiente l’inclusione o meno della strada stessa nel relativo elenco, già previsto dall’art. 8 l. n. 126 del 1958, avente natura dichiarativa e non costitutiva, ed avendo carattere relativo la presunzione di demanialità di cui all’art. 22 l. n. 2248 del 1865, all. F.
La presunzione di demanialità stabilita dall’art. 22, l. n. 2248 del 1865, all. F – la quale non si riferisce ad ogni area comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle che, per l’immediata accessibilità, appaiono integranti della funzione viaria della rete stradale, così da costituire pertinenza della strada (non assumendo rilievo la non illuminazione dell’area, la sua quasi completa interclusione e il suo sfociare nella proprietà privata, la sua accessibilità attraverso gradini ed un cancello) – ha carattere relativo e, come tale, è destinata a cadere di fronte all’esistenza di elementi probatori idonei a dimostrare il carattere privato degli spazi medesimi, quali la produzione del titolo di proprietà (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 7 dicembre 2010, n. 8624; Cass. civ., sez. II, 9 novembre 2009, n. 23705; TAR Liguria, sez. I, 7 maggio 2008, n. 922).
Tale prova è stata fornita e risulta agli atti di causa, scaturendone, dunque, il diritto del ricorrente ad inibire al sosta di autoveicoli sull’area di sua proprietà, come tale riconosciuta anche dallo stesso comune intimato.
Né l’emanazione del provvedimento impugnato può essere giustificata dalle ragioni di tutela della pubblica incolumità, pure invocate nell’ordinanza medesima, atteso che, dall’esame della documentazione versata in atti, non risulta alcuna prova della pericolosità per la circolazione dei succitati dissuasori di sosta.
Per le suesposte considerazioni il ricorso va accolto, assorbendosi ogni ulteriore motivo di doglianza e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento dell’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario, Estensore
Ugo De Carlo, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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