T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 301

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La ricorrente, quale titolare dell’xxx impugnava gli atti indicati in epigrafe con cui era stata rigettata una richiesta di autorizzazione paesaggistica relativa alla realizzazione di una piazzola per sosta di camper con annessi servizi ed un nuovo immobili da adibire alla lavorazione dei frutti dell’azienda ed ad abitazione.
Il Comune di xxx si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la tardività del ricorso in quanto l’unico atto impugnato entro il termine di legge era la nota con cui il Comune aveva risposto alla diffida della ricorrente ma che aveva carattere confermativo dei provvedimenti del 23.6.2010.
L’eccezione preliminare è fondata.
Il Comune di xxx a fronte delle istanze presentate dalla ricorrente in data 11.12.2009 aveva richiesto con nota del 18.12.2009 delle integrazioni documentali pervenute in modo incompleto in data 1.4.2010 e il Comune ha comunicato il preavviso di chiusura del procedimento in data 7.5.2010; a seguito della nota del 14.5.2010 della ricorrente che integrava la documentazione il Comune con provvedimenti formali del 23.6.2010 comunicava che a causa dell’incompletezza della documentazione presentata il procedimento doveva ritenersi concluso essendo trascorsi trenta giorni dall’ultima comunicazione ed il parere risultava essere negativo.
La successiva comunicazione del 7.10.2010 era da considerarsi meramente confermativa dei precedenti atti poiché si limitava ad illustrare senza aver provveduto ad ulteriore istruttoria le ragioni del rigetto comunicato con il provvedimento del 23.6.2010 ed emanata solo quale risposta alle due diffide inviate dalla ricorrente.
Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale l’atto meramente confermativo non fa nuovamente decorrere i termini per l’impugnazione e pertanto la notifica effettuata solo in data 4.12.2010 rende irricevibile per tardività il ricorso.
Si ha un atto meramente confermativo, c.d. conferma impropria, quando l’Amministrazione, di fronte ad un’istanza di riesame, si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione; si ha, al contrario, conferma in senso proprio, quando la pubblica Amministrazione entra nel merito della nuova istanza e, dopo aver riconsiderato i fatti e i motivi prospettati dal richiedente, si esprime in senso negativo. Pertanto, il provvedimento di conferma si differenzia dall’atto meramente confermativo per due caratteristiche: perché viene disposta una nuova istruttoria e perché, in seguito ad essa, viene adottato un provvedimento di conferma, che assorbe e sostituisce quello confermato. Ne deriva che, per le sue caratteristiche, l’atto meramente confermativo non riapre i termini per impugnare, non rappresentando un’autonoma determinazione dell’Amministrazione, sia pure identica nel contenuto alla precedente, ma solo la manifestazione della decisione dell’Amministrazione di non ritornare sulle scelte già effettuate (vedi ex multis TAR Puglia Lecce 2086\2010).
La decisione in rito giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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