T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 300

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente faceva presente di essere destinatario di una richiesta di emersione dal lavoro irregolare, avendo lavorato come domestico presso il signor S.G., presentata dal suo datore di lavoro in data 26.9.2009 ai sensi della L. 102\2009.

In data 15.7.2010 il suo datore di lavoro ha presentato una memoria nella quale faceva presente che la sua domanda non era stata ancora esaminata e comunicava anche la variazione del suo domicilio.

Successivamente in sede di accesso agli atti veniva comunicata verbalmente l’intenzione di emettere un provvedimento negativo poichè a carico del lavoratore extracomunitario vi sarebbe una condanna ex art. 14,comma 5 ter, T.U. Imm., ma la decisione non veniva mai formalizzata in un provvedimento scritto.

Viene quindi richiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio fin qui serbato dall’amministrazione poiché non essendo fissato un termine per la conclusione del procedimento deve valere quello previsto in via generale che, anche laddove si volesse considerare il termine di novanta giorni vigente al momento della presentazione della domanda ai sensi dell’art. 2 bis L. 241\90, sarebbe ampiamente scaduto.

Inoltre in prospettiva di un possibile diniego per le ragioni anticipate verbalmente dal funzionario al legale del datore di lavoro, viene richiesto anche di indicare all’amministrazione quale debba essere il contenuto del provvedimento in relazione alla natura vincolata dello stesso, tenendo conto dell’orientamento giurisprudenziale, accolto anche da questo Tribunale, che porta a ritenere non ostativa alla regolarizzazione una condanna per il reato di cui all’art. 14,comma 5 ter, T.U. Imm.

Il ricorso è fondato laddove richiede dichiarasi l’accertamento della formazione di un silenzioinadempimento sulla richiesta di regolarizzazione presentata in data 26.9.2009 è evidente che adottando il termine generale di novanta giorni per la conclusione del procedimento previsto in via transitoria dalla L. 69\09 a decorrere dal 30.9.2009, giorno di scadenza per la presentazione delle domande, il termine è abbondantemente scaduto.

Non può accogliersi, invece, la richiesta di indicare all’amministrazione il contenuto del provvedimento poiché la questione circa la rilevanza ostativa di una condanna ex art. 14,comma 5 ter, T.U. Imm., è tuttora oggetto di un dibattito giurisprudenziale che non è giunto a conclusioni univoche e che, anzi, allo stato ha visto le prime pronunce del Consiglio di Stato orientarsi in modo negativo.

Per tali motivi va ordinato all’amministrazione di provvedere all’emanazione dell’atto richiesto entro il termine di trenta giorni.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina all’amministrazione di provvedere entro il termine di trenta giorni all’emanazione del provvedimento richiesto.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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