T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 299

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe con i quali le era stato negato un contributo economico richiesto al Comune di Milano.

A tal fine faceva presente che si era trasferita in Italia per ricongiungimento familiare con il marito che lavorava in Italia dal 1990 dove erano nati quattro dei suoi cinque figli.

La più grande delle sue figlie nel 2007 rientrava in Egitto doveva contraeva matrimonio con un suo connazionale e rientrava in Italia mentre era in attesa del primo figlio nel 2008.

Per consentire il ricongiungimento familiare con il marito rimasto in Egitto la figlia primogenita della ricorrente stipulava un contratto di locazione di un monolocale in Milano per la durata di diciotto mesi.

Nel frattempo rimaneva a vivere con la madre poiché nasceva sua figlia ed ella era priva di reddito.

Nell’aprile del 2009 il genero della ricorrente otteneva il ricongiungimento familiare e la figlia otteneva dal Comune il contributo di maternità.

Nello stesso periodo al marito della ricorrente non veniva rinnovato il contratto di lavoro e le sue condizioni di salute si aggravavano poiché veniva dichiarato invalido civile al 75% non riuscendo più a lavorare nonostante l’iscrizione al Centro dell’Impiego e nelle liste degli invalidi aspiranti al collocamento obbligatorio.

Nel febbraio 2010 il genero della ricorrente trovava lavoro e il nuovo nucleo familiare si trasferiva in un appartamento preso in locazione con un nuovo contratto essendo scaduto quello precedentemente stipulato.

Nel marzo 2010 su suggerimento dei servizi sociali la ricorrente presentava una domanda di sussidio in favore di una delle figlie minori che veniva respinta con i provvedimenti impugnati.

Nell’unico articolato motivo di ricorso si denuncia la violazione delle LL.RR. 34\2004 e 3\2008 nonché del Regolamento per gli interventi e servizi sociali del Comune di Milano di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 19 del 6.2.2006 e 30 dello stesso anno, dell’art. 3 L. 241\90 nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione, mancata e\o erronea valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, irragionevolezza e\o illogicità, ingiustizia manifesta.

La circostanza indicata a fondamento del diniego del contributo e cioè l’esistenza di due registrazioni di contratti di locazione nei riguardi della figlia maggiore E.D. non è sintomatica di una capacità reddituale della stessa che dovrebbe perciò farsi carico del mantenimento della famiglia di origine.

Innanzitutto la vigenza dei due contratti non è contestuale poiché quando è stato sottoscritto il secondo il primo aveva cessato ogni effetto.

Inoltre il diniego è in contrasto con le finalità programmatiche delle leggi regionali di attuazione della legge quadro 328\2000 che indirizzano gli interventi di sostegno economico verso i nuclei che per reddito, composizione e condizione familiare siano i più bisognosi.

Lo stesso Regolamento comunale richiamato esprime le medesime finalità e definisce lo stato di bisogno come una situazione familiare inferiore al minimo vitale in assenza di altre persone tenute al mantenimento ed il minimo vitale corrisponde alla possibilità di soddisfare le più elementari esigenze di vita.

La ricorrente e il suo nucleo familiare si trovano esattamente in questa condizione e l’esistenza di un nucleo familiare autonomo creato dalla figlia maggiorenne insieme al coniuge ed alla figlia minore non significa di per sé che la stessa sia in condizioni di provvedere all’assolvimento di obblighi familiari solo perché è stato sottoscritto un contratto di affitto.

La famiglia della figlia dispone di un unico reddito che è sufficiente appena per provvedere al proprio mantenimento senza che vi sia spazio per risorse da destinare al nucleo originario.

Il Comune di Milano si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.

Nel ricostruire i rapporti negli anni con la ricorrente, Il Comune faceva presente di aver erogato nel 2008 per tre mesi un contributo complessivo pari a 900 euro e lo stesso accadeva nel 2009. In favore della figlia veniva assegnato un contributo per la genitorialità in tre mensilità per un totale di euro 4.131,52.

Dall’istruttoria effettuata per decidere le richieste il cui rigetto ha determinato il ricorso, è emerso che le due figlie minori godono della gratuità della refezione scolastica per l’anno in corso e che il marito della ricorrente riscuote un assegno mensile di invalidità di euro 250.

Dal momento che un aiuto è stato erogato in passato e che tra le finalità degli interventi vi è anche quella di favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone, i sussidi devono essere corrisposti per un periodo limitato nel tempo; inoltre la ricorrente è persona giovane che potrebbe ormai cercare una valida occupazione non avendo figli così piccoli da dover essere accuditi in modo permanente ed il marito grazie al collocamento obbligatorio può ottenere un reddito in piena autonomia.

Il ricorso merita accoglimento perché il provvedimento è viziato per difetto di motivazione.

Il Comune gode di una discrezionalità nell’erogare il tipo di sussidi richiesti dalla ricorrente poiché esso dispone di risorse limitate a fronte di un bisogno rilevante e pertanto è giustificato un aiuto che cerchi nel tempo di venire incontro alle esigenze di tutti e di evitare erogazioni continuative che possono favorire negli assistiti un atteggiamento di passività e di attesa della soluzione dei propri problemi da parte dell’Ente locale.

Sotto questo profilo le considerazioni svolte nella memoria difensiva del Comune sono certamente rilevanti, ma non possono costituire una motivazione postuma degli atti impugnati che hanno posto ad unico fondamento del diniego di quanto richiesto l’esistenza di due contratti di locazione sottoscritti dalla figlia maggiorenne della ricorrente.

Ebbene, come rilevato nel ricorso, la circostanza da un lato è fuorviante poiché non vi è stata mai sovrapposizione tra i due contratti poiché, al momento della stipula del secondo, il primo aveva cessato di produrre effetti, e dall’altro è inconferente poiché la sottoscrizione di un contratto di locazione non è indice di una capacità patrimoniale tale da consentire di assolvere gli obblighi di assistenza familiare che gravano sulla figlia, ma solo dopo aver assolto quelli esistenti nei confronti del proprio nucleo familiare.

La figlia maggiorenne dispone di un alloggio in locazione dove si è potuta trasferire con il proprio nucleo familiare a seguito del reperimento di un lavoro da parte del coniuge che produce un reddito appena sufficiente a consentire il mantenimento della moglie e della figlia; non si vede quindi con quali risorse potrebbe farsi carico delle necessità della famiglia dei suoceri.

Sotto questo profilo l’istruttoria del Comune si è rilevata insufficiente poiché, per negare il contributo affermando che alle necessità esposte avrebbe dovuto provvedere la figlia, era necessario innanzitutto verificare di quale reddito essa disponesse, senza trarre affrettate conclusioni dall’aver rilevato presso l’Agenzia delle Entrate la registrazione di due contratti di locazione.

Il provvedimento impugnato va, di conseguenza annullato e il Comune dovrà procedere, pertanto, a riesaminare la richiesta presentata dalla ricorrente analizzando in modo approfondito e aggiornato la situazione economica e motivando di conseguenza.

Dal momento che l’annullamento dell’atto è stato disposto per difetto di motivazione senza che vi sia un accertamento della spettanza del bene richiesto da parte della ricorrente appare giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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