T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 297

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il "decreto di rigetto del soggiorno notificato il 1.10.2010" senza articolare alcun motivo di ricorso ma formulando dopo una breve premessa cinque considerazioni che solo nell’ultimo punto facevano un generico riferimento ad una "violazione di legge, in relazione all’articolato ut supra richiamato ed eccesso di potere per carente o comunque insufficiente motivazione".

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la nullità del ricorso poiché dal ricorso non risulta individuata neanche l’autorità emanante il provvedimento impugnato e le censure ivi indicate si caratterizzano per assoluta genericità.

L’eccezione della difesa erariale è fondata.

L’art. 40 c.p.a. prevede tra gli elementi essenziali che il ricorso deve contenere l’indicazione dell’oggetto della domanda, ivi compreso l’atto o il provvedimento eventualmente impugnato ed anche l’esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda il ricorso; nel caso di specie l’atto non è indicato se non in modo generico e senza indicazione dell’autorità emanante, l’esposizione dei fatti si riduce ad affermare che il ricorrente è regolarmente presente sul territorio italiano ove svolge attività lavorativa nel rispetto delle vigenti leggi ed i motivi di ricorso non sono articolati.

Il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile.

Vista la decisione in rito appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
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