Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 10-12-2013, n. 49768

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte d’Appello di Napoli rigettava la domanda di equo indennizzo per ingiusta detenzione avanzata da O.L., sul rilievo della ritenuta sussistenza della condizione ostativa di cui all’art. 314 del codice di rito (condotta dell’interessato sinergica all’evento detenzione).
Ha proposto ricorso per Cassazione la O., con atto di gravame sottoscritto personalmente.
Ha depositato memoria di costituzione l’Avvocatura Generale dello Stato nell’interesse del Ministero dell’Economia, svolgendo considerazioni finalizzate a contrastare il proposto ricorso, in particolare prospettando l’inammissibilità dell’impugnazione per essere stato l’atto di gravame sottoscritto personalmente dalla parte.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ed invero l’atto di impugnazione è stato sottoscritto dalla parte, mentre avrebbe dovuto essere proposto, ex art. 613 c.p.p., da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione; infatti questa Corte, a Sezioni Unite, ribadendo l’indirizzo affermatosi come prevalente nella giurisprudenza di legittimità, ha precisato che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto con atto sottoscritto dalla parte e non da avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione a norma dell’art. 613 c.p.p., "giacchè l’unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall’art. 571 c.p.p., comma 1, che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l’impugnazione" (in termini Sez. Un., ordin. N. 34535/2001, imp. xxx, dep. 24/9/2001, RV. 219613; nello stesso senso, sia pure con specifico riferimento ad impugnazione sottoscritta dalla parte offesa o dal custode giudiziario: Sez. Un., xxx ed altro – cc. 16/12/98 – RV. 212077; Sez. Un., xxx- cc. 21 giugno 2000 – RV.216336).
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 300,00 (trecento).
La ricorrente deve essere altresì condannatola rimborsare al Ministero dell’Economia le spese di costituzione per questo giudizio che si liquidano in complessivi Euro 750,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende; la condanna inoltre a rimborsare al Ministero dell’Economia le spese di costituzione per questo giudizio che si liquidano in complessivi Euro 750,00.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2013

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