T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 294

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava la decisione di rigetto della richiesta di emersione da lavoro irregolare presentata dal suo datore di lavoro ex art. 1 ter L. 102\2009 fondata sulla circostanza che era stato condannato per un reato che la legge riteneva ostativo alla concessione della regolarizzazione.

Il Ministero dell’Interno nella memoria presentata per la camera di consiglio faceva presente che da una più attenta verifica era emerso che il reato ritenuto ostativo alla concessione della regolarizzazione era stato dichiarato estinto dal GIP del Tribunale di Voghera con decreto del 27.10.2008.

Aveva pertanto provveduto alla revoca del provvedimento di rigetto impugnato.

Il Collegio non può che prendere atto del venir meno della materia del contendere.

Le spese possono essere compensate stante la natura della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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