Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 10-09-2012, n. 15114

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Svolgimento del processo

che:

1. F.P. ha chiesto, con ricorso del 21 luglio 2009 alla Corte di appello di Firenze l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura iniziata davanti al T.A.R. Toscana con ricorso del 20 maggio 1999 definita con sentenza del 15 dicembre 2009.

2. La Corte di appello ha dichiarato improcedibile la domanda per mancata presentazione dell’istanza di prelievo.

3. Ricorre per cassazione F.P. affidandosi a un motivo di ricorso: violazione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 1 della C.E.D.U. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

4 Non svolge difese il Ministero.

5. Il ricorrente deposita memoria difensiva.

6. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

che:

7. il ricorso è fondato in quanto come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. sezione 6^-1, ordinanza n. 5317 del 4 marzo 2011) in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assunte essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza "di prelievo" ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, lascia sussistere la irragionevole durata del processo presupposto, ove sussista la violazione delle norme della citata L. n. 89 del 2001, con riguardo al periodo anteriore. Quanto alla utilizzazione della circostanza della mancata presentazione dell’istanza di prelievo come indice negativo della esistenza di un danno morale conseguente alla durata irragionevole della procedura la Corte non condivide tale assunto poichè palesemente contrario alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, la presunzione del danno non patrimoniale conseguente all’accertata violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, può essere superata qualora il giudice ravvisi nel caso concreto la ricorrenza di peculiari circostanze, attinenti al giudizio presupposto, idonee a escludere la configurabilità di qualsivoglia patimento o stress ricollegabile all’irragionevole protrarsi del giudizio e quindi non in base a un indice applicabile automaticamente in relazione alla sua elevazione a condizione di procedibilità della domanda da parte del legislatore del 2008. Cosicchè in assenza di ulteriori elementi specificamente attinenti al caso concreto la mancata proposizione dell’istanza di prelievo non è di per sè un indice che possa far validamente escludere la sussistenza di un danno morale ricollegabile alla durata eccessiva del processo mentre può essere ritenuto un elemento di valutazione utile al fine della liquidazione del danno (Cass. civ. sezione 1^ n. 3271 del 10 febbraio 2011).

8. La controversia è suscettibile di essere decisa nel merito con la semplice applicazione dei criteri normalmente seguiti da questa Corte secondo cui, per i giudizi amministrativi ultradecennali, si ritiene corrispondente a giustizia una liquidazione ridotta dell’indennizzo (Cass. civ., sezione 1^, n. 14753 del 13 giugno 2010). L’applicazione di tale parametro comporta la liquidazione, in via equitativa, dell’indennità in complessivi Euro 6.250,00 per i sette anni e sette mesi circa di durata eccessiva del processo.

8. L’accoglimento del ricorso e la rideterminazione dell’indennità comporta la condanna del Ministero al pagamento delle spese per il giudizio di merito e di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento in favore del ricorrente dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001, liquidato in Euro 6.250, oltre interessi dalla domanda. Condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi 1.140,00 Euro, di cui 600,00 Euro per diritti, 490,00 Euro per onorari e Euro 50,00 per spese, in favore del difensore antistatario, e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 965,00 Euro di cui 100,00 Euro per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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