T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 292

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il consorzio ricorrente lamenta la mancata decisione circa la sua richiesta di iscrizione nelle fasce di classificazione di cui al D.M. 439\99 che non era stata emanata nonostante una diffida notificata in data 2.2.2010.

Nei due motivi di ricorso, oltre a sottolineare il mancato rispetto del termine per definire il procedimento, che era quello previsto in via generale dall’art. 2 L. 241\90, si chiedeva di ordinare all’amministrazione di provvedere nel senso richiesto dal Consorzio poiché il provvedimento di iscrizione è un atto vincolato e il richiedente ha maturato l’unica condizione richiesta per essere iscritto nella fascia richiesta e cioè l’esercizio dell’attività per almeno due anni.

La mancata iscrizione in tali rende impossibile partecipare alle procedure per l’affidamento di servizi di cui alla L. 82\94.

Si costituiva la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano che eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione e comunque concludeva per la carenza di interesse, avendo l’ente pubblico risposto ben prima che scadessero i termini del procedimento attraverso due atti inviati con posta elettronica certificata all’indirizzo indicato in sede di domanda dal Consorzio.

La risposta era stata negativa poiché la denuncia di inizio di attività di pulizia era stata fatta a partire dal 24.3.2009 e pertanto all’epoca della presentazione della domanda non erano maturati i due anni necessari per ottenere l’iscrizione.

L’eccezione preliminare attinente alla giurisdizione è fondata.

L’iscrizione alle fasce di classificazione di cui al D.M. 439\99 è un provvedimento vincolato non avendo la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura altra facoltà se non quella di verificare la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla legge.

Il Consorzio è pertanto titolare di un vero e proprio diritto soggettivo all’iscrizione rispetto al quale deve chiedere una pronuncia di accertamento al giudice ordinario non potendosi utilizzare il ricorso in tema di silenzio in materia di diritti soggettivi (vedasi ex multis tra le più recenti Tar Basilicata 939\2010, Tar Sicilia Catania 3834\2010, Tar Puglia 3481\2010, Consiglio di Stato 6947\2010).

La giurisdizione appartiene, pertanto, al giudice ordinario presso cui dovrà essere riassunta la causa entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

Vista la natura della decisione appare equo compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo la stessa al giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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