T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 291

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso notificato in data 15.11.10 e depositato il 11.12.10, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Lecco che respingeva la richiesta di emersione dal lavoro irregolare per la sussistenza di un precedente penale ostativo al rilascio del provvedimento.
Il ricorrente articolava due motivi di ricorso; il primo lamentava la violazione dell’art. 1 ter,comma 13 lett. C), L. 102\09 in relazione all’art. 381,comma 4, c.p.p. poiché non si sarebbe tenuto conto dell’entità della pena inflitta e della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sintomatici di un giudizio negativo del giudice circa la sua pericolosità.
Inoltre il quarto comma dell’art. 381 c.p.p. prevede che si proceda all’arresto facoltativo solo in presenza della gravità del fatto o della pericolosità dell’autore.
Il secondo motivo denuncia l’eccesso di potere per difetto di istruttoria poiché non si sarebbero approfondite le circostanze dedotte con il primo motivo di ricorso e che avrebbero portato il Prefetto ad emettere altro tipo di provvedimento.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 337 c.p., punito nel massimo con cinque anni di reclusione, che l’art. 1 ter,comma 13 lett. C), L. 102\09 valuta come ostativo alla concessione della emersione dal momento che lo stesso è punito con una pena edittale che consente in astratto il ricorso all’arresto facoltativo.
Ed è proprio su questo punto che non possono condividersi le motivazioni del ricorso in quanto il legislatore non ha richiesto all’autorità amministrativa di fare una valutazione di merito di carattere discrezionale circa il fatto che il reato commesso dal lavoratore extracomunitario da regolarizzare fosse sintomatico o meno di una reale pericolosità sociale; il legislatore ha posto dei criteri predeterminati cui ancora l’ammissibilità del beneficio ancorando così le scelte dell’amministrazione a parametri sicuri ed evitando scelte che sarebbero caratterizzate da una discrezionalità troppo ampia.
Il provvedimento è, quindi, di carattere vincolato e il Prefetto di Lecco non avrebbe potuto determinarsi diversamente.
Il ricorso va, pertanto rigettato.
Le spese possono essere compensate per ragioni di equità sostanziale
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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