Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 10-12-2013, n. 49744

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Svolgimento del processo
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Lecce ha applicato la pena concordata tra le parti nei confronti di xxx – ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – per il reato di lesioni personali colpose commesso con violazione della normativa sulla circolazione stradale; il Tribunale condannava altresì l’imputato a rimborsare alle parti civili le spese di costituzione ed assistenza che liquidava in complessivi Euro 300,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
2. Propongono ricorso per cassazione sia l’imputato che le parti civili costituite.
2.1. L’imputato denuncia violazione di legge sull’asserito rilievo che il giudicante avrebbe errato a non applicare l’art. 129 posto che avrebbe dovuto rilevare la irritualità della querela – prospettata dalla difesa dell’imputato già prima della richiesta di applicazione della pena – e, di conseguenza, avrebbe dovuto pronunciare declaratoria di improcedibilità; si precisa nel ricorso che con istanza del 18 giugno 2012 la difesa del Ca. aveva chiesto al Tribunale di "disporre il proscioglimento dell’imputato per difetto della condizione di procedibilità (tardività della prima querela e invalidità della seconda), "con le forme previste dall’art. 469 c.p.p." (…)" (così testualmente a pagò. 1 del ricorso).
2.2. La parti civili C.P., C.V. e I. A., a loro volta – a mezzo di procuratore speciale – denunciano vizio di motivazione rappresentando che il giudice ha liquidato genericamente e complessivamente le spese sostenute dalle parti civili, senza alcuna motivazione, impedendo l’accertamento della conformità dell’importo, così liquidato, alle tariffe professionali, e la valutazione di congruità di tale importo anche in considerazione del numero delle parti civili (tre); si deduce ancora con il ricorso che il giudice, nel liquidare le spese a favore delle parti civili, ha omesso di considerare che una di esse ( C.P.) era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
3. Hanno depositato motivi nuovi e memoria difensiva le parti civili svolgendo argomentazioni finalizzate, per un verso, a contrastare il ricorso dell’imputato e, per altro verso, a suffragare ulteriormente le proprie censure.
Motivi della decisione
4. Il ricorso dell’imputato deve essere rigettato perchè infondato.
Giova innanzi tutto rilevare che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 (cfr., "ex plurimis", Sezione 3A, 18 giugno 1999, xxx ed altro, rv. 215071). Nella specie, non risulta dalla motivazione della decisione – e nemmeno dal verbale dell’udienza del 26 giugno 2012 – che la questione della ritualità/irritualità della querela, prospettata dalla difesa dell’imputato in una fase antecedente alla formalizzazione dell’accordo pattizio recepito dal giudice, sia stata poi nuovamente sollevata al momento della formale e concorde richiesta delle parti di applicazione della pena (udienza del 26 giugno 2012, come detto); richiesta che, sul piano logico, deve essere interpretata anche come implicita, ma inequivocabile, rinuncia all’eccezione di procedibilità. Ma vi è di più.
Il sindacato della Corte di legittimità – quale nella specie sollecitato con il ricorso dell’imputato – implicherebbe l’apprezzamento in fatto della tempestività e delle modalità di presentazione della querela stessa: il che non è consentito. Del resto, proprio quanto rappresentato in ricorso, laddove si pone una questione affatto pacifica in ordine alla presenza di una querela validatamente e tempestivamente proposta, confligge con l’ulteriore principio in forza del quale la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti relativa ad un reato procedibile a querela, presupponendo che non ricorra una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione se dagli atti risulti "in modo inequivoco" (dunque, "ictu oculi") la mancata proposizione della querela (cfr.: Sezione 6A, 11 gennaio 2007, xxx ed altro, rv. 236566; Sezione 3A, 18 giugno 1999, xxx ed altro, rv. 215071, cit.).
5. Al rigetto del ricorso del Ca. segue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
6. E’ viceversa fondato il ricorso delle parti civili nei termini di seguito indicati.
Le parti civili costituite, all’udienza (26 giugno 2012) in cui fu formalizzato l’accordo tra l’imputato ed il P.M. circa l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., hanno depositato tempestivamente la dettagliata nota spese per un importo complessivo di Euro 2.496,68.
La sentenza impugnata ha condannato, come già detto in narrativa, l’imputato al pagamento delle spese in favore delle parti civili, determinando globalmente l’importo in Euro 300,00, senza adeguatamente motivare sulla somma liquidata in termini complessivi, non distinguendo tra onorari, competenze e spese, omettendo qualsiasi riferimento ai limiti tariffari. Il Collegio condivide e fa proprio il principio di diritto, già affermato da questa Corte, secondo cui le disposizioni di condanna alle spese processuali in favore della parte civile sono sottratte al sindacato di legittimità per l’aspetto della valutazione discrezionale in riguardo ai parametri di commisurazione della somma dovuta, fatto salvo il controllo circa il rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla tariffa forense per i compensi professionali e circa l’adeguatezza della motivazione in riferimento alla gravità del processo e alla rilevanza della prestazione professionale. Si è altresì affermato che è privo di motivazione il provvedimento con il quale il giudice, in sede di accoglimento della richiesta di patteggiamento, liquida le spese processuali in favore della parte civile senza specificazione alcuna delle voci che concorrono a formare l’importo complessivo liquidato e dei criteri di valutazione (Sez. 5, 30 gennaio 2009, dep. 16 marzo 1009, n. 11530; Sez. Un., n. 40288/11).
7. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla misura delle spese liquidate in favore delle parti civili, con rinvio, per nuovo esame sul punto, al Tribunale di Lecce che provvederà alla liquidazione delle spese tra le parti anche per il presente giudizio; resta ovviamente assorbita la questione delle modalità di liquidazione ed addebito delle spese a favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di xxx che condanna al pagamento delle spese processuali.
In accoglimento del ricorso delle parti civili annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese a loro favore e rinvia sul punto al Tribunale di Lecce cui rimette anche la liquidazione delle spese relative al presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2013

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