T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 289

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe con cui gli era stata irrogata la sanzione della chiusura dell’esercizio per trenta giorni essendo state trovati dei tabacchi lavorati esteri di contrabbando presso il suo esercizio commerciale dalla Guardia di Finanza che era venuta a compiere un controllo sul rispetto della normativa relativa allo scontrino fiscale.
Nell’unico motivo di ricorso si eccepisce la violazione dell’art. 7 L. 241\90 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Il ricorrente si lamenta della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento che non avre4bbe consentito una corretta partecipazione all’istruttoria procedimentale.
Il Ministero dell’Economia e Finanze si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Presidente del Collegio concedeva il provvedimento sospensivo inaudita altera parte con decreto del 1.6.2010.
Alla camera di consiglio del 8.6.2010 veniva respinta l’istanza di sospensione del provvedimento per mancanza di fumus.
Il ricorso non merita accoglimento.
Nei procedimenti di natura sanzionatoria la consegna del verbale di constatazione da parte dell’organo accertatore equivale ad una comunicazione di avvio del procedimento, costituendone esso il primo atto e consentendo così a colui che lo riceve di interloquire con l’autorità che è chiamata dalla legge a valutare se irrogare o meno la sanzione.
Si veda ad esempio Tar Liguria 2046\2008 la cui massima afferma: " A seguito della notifica del verbale di accertamento di infrazioni il titolare dell’autorizzazione amministrativa è pienamente a conoscenza dell’inizio del procedimento, venendo così a trovarsi nella condizione di poter interloquire con la p.a. e, quindi, il provvedimento di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande non può ritenersi illegittimo a causa della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241." (negli stessi termini Tar Piemonte 1802\2008, Consiglio di Stato 6341\2003, Tar Toscana 86\1998).
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.000
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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