T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 286

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso notificato in data 08.05.08 e depositato il 05.06.08, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che respingeva la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per la sussistenza di precedenti penali ostativi al rilascio del provvedimento.
Il ricorrente articolava quattro motivi di ricorso; il primo lamenta la violazione dell’art. 4,comma 3, T.U. Imm. perché non è stato tenuto conto delle lieve entità dei fatti contestati desumibile dall’esiguità delle pene irrogate con concessione dell’attenuante di cui al quinto comma dell’art. 73 DPR 309\90 che rendeva non applicabile l’art. 380 c.p.p.; quanto al riferimento tra i reati ostativi ai reati inerenti gli stupefacenti è evidente che la norma non si riferisce alle ipotesi di cui al DPR 309\90.
Il secondo motivo denuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 4,comma 3, e 5,comma 5, T.U. Imm. e la connessa violazione dell’art. 3 L. 241\90 nonchè l’eccesso di potere per difetto di motivazione.
L’amministrazione ha rigettato sulla base delle sole sentenze di condanna non tenendo conto degli elementi favorevoli dal livello del suo inserimento sociale per via della sua convivenza con una cittadina rumena che dispone di alloggio popolare.
Il terzo motivo contesta la violazione degli artt. 7 e 10 bis L. 241\90 per non aver ricevuto gli avvisi procedimentali previsti dalla legge sulla base di un’irreperibilità che non può giustificare l’amministrazione perché lo stesso si è più volte presentato in Questura per conoscere lo stato della pratica.
Il quarto motivo eccepisce la violazione dell’art. 9 T.U. Imm. per non aver riconosciuto al ricorrente lo status di soggiornante di lungo periodo nonostante lo stesso si trovi in Italia dal 1999.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 10.6.2008 l’istanza cautelare veniva respinta.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il ricorrente è stato condannato per reati in tema di stupefacenti che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativi al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa.
Non è corretta la lettura del ricorrente che ha voluto evidenziare come l’ipotesi attenuata di cui all’art. 73 DPR 309\90 sia fuori dal campo di applicazione dell’art. 380 c.p.p. per dedurne che non debba ritenersi ostativo.
Il legislatore nell’indicare i reati ritenuti ostativi alla concessione o al rinnovo del permesso di soggiorno ha fatto riferimento o all’art. 380 c.p.p. o a determinati beni giuridici da tutelare, quali il contrasto al traffico di stupefacenti, all’immigrazione clandestina o alla prostituzione; pertanto i reati riconducibili alla lesioni di detti beni sono di per sè ostativi senza bisogno di verificare se rientrino o meno tra i reati per cui l’arresto in flagranza è obbligatorio.
Questa scelta del legislatore è stata recentemente avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale (148\08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.
Contrariamente alle considerazioni espresse dal ricorrente il provvedimento è vincolato e nono discrezionale e non rileva il periodo di permanenza in Italia poiché la condizione di soggiornante di lungo periodo deve essere già posseduta da colui che richiede il rinnovo per poter ottenere una valutazione discrezionale dei propri precedenti penali in relazione alla sussistenza o meno della pericolosità sociale.
La natura vincolata del provvedimento rende irrilevanti le eventuali violazioni formali di cui agli artt. 7 e 10 bis L. 241\90.
Il ricorso va, pertanto respinto.
Per ragioni di equità sostanziale sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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