T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 285

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La società ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione indicata in epigrafe con la quale il Comune di xxx aveva intimato l’eliminazione di alcuni interventi edilizi realizzati in difformità dal progetto edilizio approvato.
Nel ricorso venivano indicati analiticamente gli interventi da eseguire in ossequio all’ordinanza per dimostrare che si trattava di modifiche di modesto impatto che non giustificavano una sanzione così grave da meritare la più pesante tra le sanzioni previste e per le quali aveva conferito incarico per presentare un’istanza di sanatoria.
Nell’unico motivo di ricorso si contesta la violazione degli art. 7,10 e 12 L. 47\85, dell’art. 4,comma 7, L. 493\93 nonché l’eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifeste, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria e di motivazione.
Le opere eseguite in difformità potevano essere assentite con semplice denuncia di inizio attività o domanda di autorizzazione edilizia, essendo quasi tutte modifiche interne.
Per quanto attiene all’ampliamento del piano seminterrato la normativa tecnica non attribuisce rilevanza a tali difformità ai fini del rispetto dei parametri urbanisticoedilizi.
Il cambio di uso del piano seminterrato non rileva e comunque è insussistente poiché determinato da una valutazione erronea indotta dalla presenza di alcune macchine inutilizzate ivi collocate e dalla realizzazione di un servizio igienico.
In conseguenza di ciò la giusta sanzione sarebbe dovuta essere quella pecuniaria prevista dall’art. 10 L. 47\85.
Inoltre è illegittima anche la parte dell’ordinanza che fa riferimento alla possibilità di acquisite le opere abusive al patrimonio comunale poiché omette di indicare le superfici oggetto di tale acquisizione.
Il Comune di xxx si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 27.1.2000 l’istanza di sospensione dell’efficacia dell’atto veniva respinta.
Il ricorso non è fondato.
Non risponde al vero che le modifiche realizzate rispetto all’originaria concessione edilizia potevano essere ottenute attraverso una semplice dichiarazione di inizio attività tanto è vero che la stessa era stata bloccata dal Comune nel giugno del 1999 dopo la sua presentazione.
L’edificio si trova infatti nella fascia tutelata dalla L. 431\85 poiché a distanza inferiore ai 150 metri dal fiume Lambro tanto è vero che a suo tempo la società ricorrente dovette munirsi della prevista autorizzazione paesaggistica presso la Regione Lombardia.
La società non aveva impugnato il diniego, ma eseguito ugualmente i lavori.
Le modifiche realizzate e di cui si è chiesta la demolizione non sono di così modesto rilievo come affermato dalla ricorrente poiché la loro valutazione deve essere effettuata globalmente.
Ciò è dimostrato indirettamente dalla stessa società che era intenzionata a chiedere una concessione in sanatoria e non una semplice variante proprio perché vanno considerate unitariamente le modificazione quantitative e qualitative.
Attraverso gli interventi che l’ordinanza impugnata intima di eliminare si è realizzata:
a) una modifica concernete la sagoma poiché vi è un nuovo accesso, una tettoia e una difformità dei prospetti e delle pareti finestrate;
b) una modifica della superficie utile con ampliamento del piano interrato
c) una modifica della struttura interna con mancata costruzione di pareti divisori e realizzazione di servizi igienici in tre piani e di uno spogliatoio oltre che di un vano motori;
d) nella variazione della destinazione d’uso ricavabile dalla realizzazione del servizio igienico nel piano interrato e dalla presenza di macchinari che fanno acquisire al bene l’attitudine funzionale a servire come luogo addetto alle lavorazioni e non a magazzino.
L’art. 15,comma 1, L. 47\85, all’epoca vigente così disponeva: "Non si procede alla demolizione ovvero all’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni e integrazioni.".
E’ evidente per le considerazioni svolte in precedenza che nel caso di specie non ci troviamo nel campo di applicazione della norma e pertanto è giustificata la richiesta di demolizione delle opere eseguite in difformità da quanto concessionato.
In relazione all’ultimo aspetto sollevato dalla società ricorrente circa l’illegittimità del provvedimento per non aver indicato in modo preciso le aree da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza, va tenuto presente che la funzione dell’ingiunzione a demolire è quella di provocare l’abbattimento del manufatto in tutto o in parte abusivo; è sufficiente pertanto indicare che laddove non vi sia adeguamento spontaneo si procederà all’acquisizione coattiva dell’area.
Quando l’ipotesi si dovesse verificare sarà emanato un successivo provvedimento che si preoccuperà di puntualizzare le aree da acquisire al patrimonio comunale (vedasi ex multis Tar Lazio 1785\2010).
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500 oltre C.P.A. ed I.V.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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