Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 10-12-2013, n. 49739

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Svolgimento del processo
Il Tribunale di Siracusa – Sez. Dist. di Augusta – condannava C.S. alla pena di mesi 2 di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda per guida in stato di ebbrezza, tenendo conto, ai fini della determinazione della pena, della recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale contestata con il capo di imputazione.
A seguito di gravame ritualmente proposto – con censure relative alla ritenuta colpevolezza, al diniego delle attenuanti generiche ed all’entità della pena – la Corte d’appello di Catania confermava l’impugnata decisione e, per la parte che in questa sede rileva, riteneva insuscettibile di diminuzione la pena inflitta al C. dal primo giudice, ritenendo del tutto condivisibili le argomentazioni svolte dal primo giudice.
Ricorre per cassazione il C., tramite il difensore, deducendo vizio di motivazione in ordine all’entità della pena asseritamente eccessiva, in particolare per avere i giudici di merito ritenuto di dover attribuire valenza in concreto alla contestata recidiva che avrebbero invece ben potuto escludere – data la natura facoltativa della stessa secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale – avuto riguardo alle circostanze oggettive e soggettive dei caso in esame.
Motivi della decisione
Rileva il Collegio che, pur avendo censurato il trattamento sanzionatorio, il C. non ha centrato specificamente la violazione di legge in cui sono incorsi i giudici del merito i quali hanno ritenuto sussistente in concreto la recidiva in relazione a reato contravvenzionale per il quale l’imputato è stato condannato, applicando il relativo aumento sulla pena base, nonostante la modifica introdotta con la L. n. 251 del 2005, art. 4 (cd. Legge ex Cirielli) che consente di applicare la recidiva nel solo caso in cui, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, il soggetto commetta un altro delitto non colposo. La nuova norma ha quindi sostituito la disposizione precedente che prevedeva l’aumento per la recidiva nei confronti di chi, dopo essere stato condannato per un reato (delitto o contravvenzione), ne commetteva un altro. Trattasi di norma di diritto sostanziale, e, in quanto più favorevole per l’imputato, deve quindi trovare immediata applicazione; in tal senso questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, affermando il seguente principio: "La disposizione di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 4 (che ha modificato l’istituto della recidiva disponendo l’aumento di un terzo della pena solo nel caso in cui un soggetto, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, commetta un altro delitto non colposo) ha eliminato la possibilità di applicare la recidiva con riferimento alle contravvenzioni ed ai delitti colposi ed è di immediata applicazione in quanto norma di diritto penale sostanziale" (in termini, "ex plurimis", Sez. Fer., n. 26556/06, imp. Leonardini, RV. 234377).
Ciò posto, occorre verificare se, alla data della odierna udienza, sia interamente decorso il termine massimo di prescrizione.
Il fatto addebitato al C. (guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico pari a 1,47 gr/l e 1,58 accertato, rispettivamente, con le due prove tecniche) è stato commesso l'(OMISSIS).
Trattandosi di reato contravvenzionale, il termine di prescrizione (art. 157 c.p. come novellato con la L. n. 251 del 2005) è pari ad anni quattro, aumentato al massimo di cinque anni tenendo conto degli atti interruttivi. Alla data odierna tale termine massimo risulta ormai ampiamente decorso, non rilevandosi dagli atti periodi di sospensione tali da procrastinare la decorrenza del termine stesso a data successiva alla odierna udienza. L’impugnata sentenza deve essere quindi annullata senza rinvio per essere estinto il reato ascritto al C. per intervenuta prescrizione, non emergendo dagli atti elementi tali da imporre il proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2013

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