T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 204

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuta la propria competenza territoriale;
Annotati i motivi del ricorso e preso atto che il procedimento prosegue con presumibile esito negativo;
Ritenuto perciò che sul punto del silenzio possa dichiararsi la intervenuta sussistenza di una condizione di sopravvenuta carenza di interesse, al seguito compensando le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario

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