T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 201

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
All’udienza fissata per la trattazione della sospensiva, il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
La rinuncia al ricorso è stata resa nota alla controparte, che ha dichiarato anche di aderirvi ai fini della compensazione delle spese di giudizio. Sull’accordo delle parti si compensano, pertanto, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
DICHIARA L’ESTINZIONE del giudizio per rinuncia.
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere
Carmine Russo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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