Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-09-2012, n. 15094

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Svolgimento del processo
Con sentenza del 18 maggio 2010 la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 19 dicembre 2006, ha dichiarato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado proposto da R.E. nei confronti di D.S. S. in proprio e quale liquidatore della s.n.c. xxx di xxx xxx. La Corte territoriale ha considerato che la notifica del ricorso introduttivo era stata tentata ex art. 139 cod. proc. civ. a mani di persona diversa dal portiere dello stabile dove era domiciliato il destinatario dell’atto, per cui la successiva notifica ex art. 140 cod. proc. civ. non poteva essere ritenuta valida non essendo stata validamente tentata presso uno dei soggetti previsti dal citato art. 139, comma 3.
La R. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad unico motivo.
Resistono con controricorso D.S.S. in proprio e nella qualità di liquidatore della s.n.c. xxx di xxx xxx, e D.S.R..
Motivi della decisione
Con l’unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; in particolare si assume che il tentativo di notifica al soggetto qualificatosi per portiere doveva ritenersi valido in quanto la relata di notifica dell’ufficiale giudiziario può essere impugnata solo con querela di falso. D’altra parte il principio garantista cui è improntata la procedura delle notifiche sarebbe stato comunque rispettato dalla successiva notifica ex art. 140 cod. proc. civ.;
inoltre andrebbe considerato che l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo essendosi la parte destinataria della notifica regolarmente costituita in giudizio.
Il motivo di ricorso è fondato.
Di fronte al rifiuto, opposto dalla persona qualificatasi come portiere dello stabile di cui all’art. 139 cod. proc. Civ. (qualifica legittimamente presunta come vera dall’ufficiale giudiziario che non è tenuto ad indagini verificative), bene l’ufficiale giudiziario esegue la notifica ai sensi del successivo art. 140.
La sentenza impugnata che ha dichiarato la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado deve dunque essere cassata con rinvio alla stessa Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che procederà al giudizio considerando valida la notifica del suddetto ricorso di primo grado, e provvederà al regolamento delle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

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