T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 198

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Svolgimento del processo
Gli odierni ricorrenti impugnano il provvedimento del 4. 2. 2009, recante diniego della domanda di piano di recupero di iniziativa privata in località Conta presentata dagli stessi.
Si costituiva in giudizio il Comune di Desenzano, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.
Nelle more della celebrazione del processo, il ricorrente ha inteso comunicare al Tribunale, con atto del 10. 12. 2010, che non ha più interesse alla decisione, chiedendo la dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse.
Il ricorso veniva chiamato nella pubblica udienza del 12. 1. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
La mancanza di interesse all’ulteriore coltivazione del ricorso si ricava, nel caso in esame, dalla comunicazione della stessa parte ricorrente (datata 10. 12. 2010) (in quanto, in punto di sopravvenuta carenza d’interesse, come ricordato da Tar Lazio, sez. III, 9 giugno 2008, n. 5596, "proprio perché la valutazione dell’interesse alla prosecuzione dell’azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso soggetto"; d’altronde CdS, IV, 1 marzo 2010, n. 1167, ha precisato al riguardo che: "la sopravvenuta carenza d’interesse a ricorrere si atteggia diversamente, quanto al suo effetto a rilevanza esterna di giudicato processuale, a seconda che contenga l’accertamento effettivo dell’inutilità della sentenza nel rapporto tra le parti o risulti in una mera presa d’atto della dichiarazione di mancanza di interesse alla decisione resa in udienza dal difensore delle parti, giacchè nel primo caso il giudicato ha attitudine a proiettarsi al di fuori del processo in cui si è formato, mentre nel secondo caso la pronuncia si risolve in un mero atto processuale, avente effetti nel solo processo in cui la dichiarazione è intervenuta").
Sull’accordo delle parti si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
DICHIARA IMPROCEDIBILE il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse ex art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a..
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Carmine Russo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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