Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 04-12-2013, n. 48531

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Rossano, con sentenza dell’8/2/2012, dichiarato D.R. colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), per essersi posto alla guida di motociclo in stato d’ebbrezza (1,33/1,24 g/l), condannò il medesimo alla pena stimata di giustizia.

2. La Corte d’appello di Catanzaro, investita dell’appello dell’imputato, con sentenza del 15/1/2013, confermò la statuizione di primo grado.

3. Avverso quest’ultima sentenza l’imputata ricorre per cassazione.

3.1. Con il primo motivo posto a corredo del ricorso il ricorrente denunzia violazione di legge.

Assume l’impugnante che l’accertamento della concentrazione alcolica nel sangue effettuato con apposito alcoltest, analizzante l’aria espirata, non era attendibile per le seguenti ragioni: a) gli scontrini emessi dal macchinario non risultavano essere stati sottoscritti dal personale operante; b) il verbale d’accertamento riportava, con ripetute correzioni, un numero di matricola non corrispondente a quello stampigliato sugli scontrini; c) non era rimasto dimostrato (anzi sconfessato dalla deposizione dell’agente escusso) che l’apparecchiatura utilizzata fosse stata regolarmente, siccome prevede la normativa, sottoposta alla visita semestrale di revisione, non essendo, per contro, consentita taratura diversamente effettuata e, proprio per queste ragioni, ogni etilometro deve essere accompagnato da apposito libretto, attestante le verifiche effettuate; inoltre gli agenti operatori hanno l’obbligo di esibire, a richiesta, al momento del controllo, il detto libretto; d) le due prove devono essere effettuate a distanza di cinque minuti l’una dall’altra, mentre nel caso di specie trascorsero quasi trenta minuti.

Sui detti punti la Corte territoriale aveva fornito risposte incongruenti, limitandosi a richiamare la conferma testimoniale di uno degli operatori, il quale, peraltro, aveva affermato che gli etilometri vengono tarati prima d’uscire, il che è in contrasto con la normativa di settore richiamata, la quale impone che l’unico intervento praticabile sia quello in sede di verifica.

Infine, stante la contumacia dell’imputato, che non aveva avuto conoscenza del decreto di citazione, era stato richiesta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ex art. 603 c.p.p., n. 4.

La Corte di Catanzaro non aveva reso motivazione sul punto, pur essendo priva di ogni potere discrezionale, stante lo stato involontario di contumacia.

3.2. Con il secondo motivo vengono dedotti i medesimi vizi di legittimità in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che il Giudice dell’appello aveva negato con motivazione di stile ed illogica e alla quantificazione della pena, eccessivamente quantificata senza motivazione.

Motivi della decisione

4. Il primo motivo è infondato avuto riguardo a tutti i profili di censura denunziati.

4.1. Quanto alla pretesa inattendibilità dell’alcoltest questa Corte ha già più volte avuto modo di condivisamente affermare che costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria all’accertamento (difetti dello strumento, errore di metodologia nell’esecuzione), non essendo affatto sufficiente congetturare la mancanza di omologazione del macchinario (Cass., Sez. 4^, n. 17463 del 24/3/2011) o il mancato deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro (Cass., Sez. 4^, n. 42084 del 4/10/2011).

Peraltro, nel caso di specie, per un verso, al contrario dell’asserto impugnatorio, dalla deposizione dell’agente B., della quale uno stralcio è riportato nello stesso ricorso, si trae che lo strumento era stato regolarmente sottoposto a revisione e l’aggiunta del teste "lo so perchè sono sicuro perchè prima di uscire gli apparecchi periodicamente vengono mandati alla … e vengono tarati" non significa affatto che il macchinario era stato irregolarmente messo a punto da personale non autorizzato; per altro verso, non consta che sia mai stato chiesto nel corso dell’accertamento di porre in visione il libretto di bordo e tale richiesta sia stata disattesa ingiustamente.

4.2. La pretesa secondo la quale l’intervallo fra le due prove deve essere effettuato alla esatta ed indefettibile distanza temporale di cinque minuti, oltre che nuova, in quanto non prospettata in appello, è, in ogni caso, palesemente infondata. La norma prescrive che le due prove siano distanziate di almeno cinque minuti e non già che il lasso non possa superare la predetta durata (in senso conforme, Cass., Sez. 4^ n. 11461/013 del 20/12/2012, Gentilini); peraltro, dalla seconda evenienza l’imputato potrebbe anche trarre il vantaggio di poter usufruire di un minor valore, a causa della caduta della parabola del tasso alcolemico.

4.3. Non coglie nel segno la deduzione con la quale si contestano la mancanza di firma sugli scontrini, le correzioni apposte al verbale e le asserite mancate coincidenze col numero di matricola del macchinario. Non è dubbio che nel contesto dato proprio quegli agenti operanti sottoposero l’imputato alla prova dell’etilometro, che ebbe a dare i risultati stampigliati sugli scontrini. Tali circostanze sono state confermate sotto il vincolo del giuramento dai predetti agenti e la relativa deposizione, peraltro, non ha formato oggetto di alcuna contestazione.

4.4. Infine, il rinnovo dell’istruttoria dibattimentale in appello non discende automaticamente dal fatto che l’imputato sia rimasto contumace in primo grado, ma deriva, quale conseguenza logica eventuale, dalla previa istanza di remissione in termini accolta dal giudice, ricorrendo i presupposti di cui dell’art. 603 c.p.p., comma 4.

5. Il secondo motivo è fondato.

Con l’atto d’appello il D., seppure in via subordinata, aveva invocato il riconoscimento delle attenuanti generiche, non mancando d’individuare i profili di meritevolezza da valorizzarsi (giovane età, condizioni familiari e sociali), nonchè la riduzione della pena, denunziata come eccessiva e priva di motivazione effettiva.

La Corte territoriale, a fronte della riferita censura, certamente sintetica, ma non vacua od evanescente, si è limitata a rendere la risposta motivazionale indiretta, criptica e, comunque, illogicamente dissonante rispetto al contenuto effettivo della doglianza, di cui appresso: "Ne deriva da ciò che tutte le argomentazioni difensive devono essere disattese e la sentenza di primo grado confermata anche in relazione al trattamento sanzionatorio, osservandosi che la difesa non ha evidenziato elementi di fatto idonei a condurre al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche".

Avendo mancato, pertanto, di rendere effettiva motivazione sul punto non resta che annullare la sentenza gravata limitatamente al trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto alla Corte d’Appello di Catanzaro per nuovo esame. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2013
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