Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-10-2013) 27-11-2013, n. 47184

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 20 febbraio 2013 la Corte d’appello di Trieste confermava la condanna, anche al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile, di A.F. per il reato di lesioni personali gravi materialmente commesso su suo mandato da I.O.I. e S.G. ai danni di P. A.. La Corte territoriale, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, escludeva invece l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 2 ritenuta dal Tribunale e conseguentemente rimodulava in senso favorevole all’imputato la pena.

2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l’imputato articolando quattro motivi. Con il primo e il secondo deduce l’errata applicazione dell’art. 583 c.p., n. 1, e correlati vizi di motivazionali del provvedimento impugnato, sia con riguardo all’oggettiva configurabilità dell’aggravante in questione, sia in riferimento all’attribuibilità soggettiva della stessa all’imputato.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta ulteriori carenze della motivazione della sentenza in merito alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della premeditazione, nonchè di quella di cui all’art. 585 c.p., comma 1, ultima parte, mentre con il quarto denuncia analoghi vizi in ordine alla denegata concessione delle attenuanti generiche e di quella del risarcimento del danno.

Motivi della decisione

Con dichiarazione resa il 29 luglio 2013 all’Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Trento nella quale è detenuto in custodia cautelare per questa causa, l’imputato ha espressamente rinunziato al ricorso proposto dal suo difensore. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, atteso che la causa di rinunzia deve ritenersi imputabile allo stesso ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2013

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