T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 194

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Collegio ritiene che, al fine del più compiutamente decidere, si debba dar corso ad una puntuale attività di verificazione anche contabile; ciò a mezzo di idoneo tecnico qualificato; all’esito della quale quest’ultimo dovrà produrre una specifica relazione con proprie conclusioni autonome.
A tale riguardo, identificata la natura dell’intervento di specie tenendo conto delle due diverse opposte tesi di cui al giudizio e con solo riferimento ai profili di materializzazione tecnicofunzionale, il verificatore dovrà, al seguito, accertare se e in che misura gli oneri imposti siano fuori luogo o meno, pur in relazione alla tipicizzazioni/destinazioni d’uso ivi variamente connettibili per norma locale.
Sotto l’ulteriore profilo pratico (ciò anche da inserirsi in detta relazione), dovranno sentirsi tutte le parti o i tecnici di esse (se richiedenti ciò e all’uopo da segnalarsi senza indugio al nominato verificatore) e, al seguito, fornire singole proprie risposte nei limiti di quanto dedotto sotto il profilo tecnico e di conto economico nel ricorso.
Le richieste conclusioni finali dovranno essere redatte ed elaborate – come detto – in modo autonomo; mentre le conclusioni delle parti saranno affiancate, riassuntivamente per iscritto, dal verificatore alle altrimenti proprie singole risposte di cui sopra.
Al nominato verificatore dovrà essere consentito libero accesso ad ogni ufficio pubblico qualora in esso lo stesso presuma siano depositati documenti utili a fornire chiarimenti. Gli uffici comunali avranno cura di consentire, senza alcun indugio, la presa visione di ogni documento utile e la estrazione gratuita di qualsiasi copia di documento: anche oltre il fascicolo amministrativo di interesse.
Eventuali sopralluoghi dovranno essere condotti in contraddittorio con i nominati tecnici di tutte le parti, con congruo preavviso.
L’assenza di un tecnico di parte, qualora preavvisato, non impedisce il sopralluogo medesimo. Per ciascun sopralluogo stesso dovrà essere redatto sintetico verbale da allegare alla relazione.
La Segreteria, che legge per conoscenza, metterà a disposizione del nominato verificatore il fascicolo di causa per ogni necessità.
Eventuali indicazioni operative potranno essere richieste al Giudice relatore (Dr. xxx) ove lo si ritenga necessario in modo ineludibile.
All’atto del deposito della citata relazione il nominato verificatore allegherà nota delle proprie spese (onnicomprensiva) curando che la medesima risponda alle direttive statali in materia di spese di giustizia. La relativa liquidazione interverrà all’esito del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) non definitivamente decidendo sotto nessun profilo, nomina quale tecnico verificatore il Dirigente pro tempore dell’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Cremona.
Quanto in premessa richiesto andrà depositato presso la Segreteria dell’adito TAR entro 90 giorni dalla data di notifica della presente o dalla data di ricezione della comunicazione amministrativa della medesima, se anteriore. Il detto verificatore è invitato a prendere gli opportuni contatti con i competenti uffici del Tribunale avendo cura di svolgere l’attività de qua al di fuori dell’orario d’ufficio presso il Comune di Cremona.
Nulla allo stato per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Mario xxx, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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