Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-09-2012, n. 15088

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 17.10.04, pronunciando nel giudizio di opposizione alla stima proposta dall’Immobiliare El-Pa s.p.a. nei confronti del Comune di Signa, ha liquidato in rispettivi Euro 981,37 ed Euro 3.057, 18, oltre interessi legali, le indennità dovute dall’ente territoriale per l’occupazione legittima e l’esproprio di una porzione di terreno di proprietà dell’attrice dell’estensione di 2.206 mq., sulla quale è stata realizzata una strada.

La Corte ha ritenuto che il terreno, incluso in zona agricola secondo l’originario PRG, non avesse acquisito natura edificabile a seguito della variante al PRG approvata dal Comune, che lo destinava a strada, la quale era priva di carattere conformativo ed andava considerata quale vincolo preordinato all’esproprio.

El-Pa ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sorretto da un unico motivo.

Il Comune di Signa ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, l’Immobiliare El.Pa s.p.a., lamentando violazione della L. n. 359 del 1992, artt. 5 bis e 40 dei principi generali in materia di interpretazione degli strumenti di pianificazione urbanistica del territorio ai fini della verifica dell’edificabilità legale di un’area, nonchè vizio di motivazione, deduce la natura conformativa della variante ed assume la natura edificabile del terreno di sua proprietà, siccome destinato a strada posta a servizio della contigua zona di edilizia residenziale.

Il motivo è infondato.

Infatti la destinazione ad usi collettivi di determinate aree assume aspetti conformativi del territorio ove concepibile, nel quadro della ripartizione generale del territorio, in base a criteri predeterminati ed astratti, ma non quando è limitata e funzionale all’interno di una zona omogenea a diversa destinazione generale e venga dunque ad incidere, nell’ambito di tale zona, su beni determinati, sui quali si localizza la realizzazione dell’opera pubblica "che non può coesistere con la proprietà privata, ma ne esige la trapazione in favore della P.A." (Cass. S.U. n. 173/01).

E, nel caso, la variante al PRG approvata dal Comune di Signa il 18.11.96, si è limitata a determinare lo spostamento della strada di collegamento fra la via Roma e le attigue zone di edilizia residenziale – la cui costruzione era già prevista dal PRG – all’interno della zona agricola E, destinando alla sua realizzazione l’intera superficie delle particelle occupate.

Questa Corte, del resto, ha già avuto modo di affermare come, in via generale, l’indicazione delle opere di viabilità nel PRG, pur comportando un vincolo di inedificabilità alle parti del territorio interessate, non concreti un vincolo preordinato all’esproprio, a meno che non si tratti, come nel caso di specie, di destinazione assimilabile all’indicazione della rete stradale all’interno e al servizio delle singole zone (L. n. 1150 del 1942, art. 13), come tali riconducigli ad un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in previsione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione lenticolare dell’opera pubblica (cfr.

Cass. nn. 15519/01, 24037/05, 7892/06, 13199/06).

Non appare, peraltro, superfluo rilevare che, quand’anche detta variante avesse dato luogo ad una nuova zonizzazione del territorio, questa non avrebbe potuto che avere ad oggetto la destinazione dei terreni di proprietà El.Pa a viabilità stradale, imponendo, dunque, sugli stessi un vincolo di inedificabilità, al pari di quello che vi gravava in precedenza allorchè erano inclusi in zona E. Le conclusioni assunte dal ctu, in ordine alla natura edificabile delle particelle, in quanto destinate a strada di servizio delle contigue zone edilizie residenziali, muovono infatti dall’erroneo presupposto che i terreni andassero valutati in base alla loro edificabilità di fatto.

In contrario va osservato che, poichè il Comune di Signa aveva approvato sin dal 1975 il piano di fabbricazione, sostanzialmente confermato dal PRG, secondo il quale i terreni di proprietà El.PA erano inclusi in zona E fatta eccezione per le porzioni sulle quali era prevista la costruzione della strada, non poteva esservi alternativa fra il ritenere che tale ultima, specifica prescrizione fosse indicativa di un vincolo preordinato all’esproprio, sorto sin dall’approvazione del piano, ovvero determinativa di una conformazione generale del territorio che includeva le predette porzioni in una zona omogenea destinata a viabilità generate, e perciò ugualmente inedificabile.

Va tuttavia rilevato che, a seguito della sentenza n. 181 del 2011 della Corte Costituzionale – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359 in combinato disposto con la L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 15, comma 1, secondo periodo e art. 16, commi 5 e 6, nonchè, in via consequenziale, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 40, commi 2 e 3, ovvero delle norme che prevedevano che le indennità di occupazione legittima e di esproprio relative ai suoli agricoli ed ai suoli non edificabili andassero liquidate in base al ed. criterio tabellare, del valore agricolo medio (VAM) – l’accertamento della destinazione urbanistica del suolo ablato non costituisce più parametro autonomo cui ancorare il regime legale di liquidazione dell’indennizzo.

All’espunzione dall’ordinamento delle norme dichiarate incostituzionali consegue, infatti, l’applicabilità anche ai suoli agricoli e non edificabili dei criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 che per i suoli edificabili era stato già ripristinato con la sentenza n. 348/07 del Giudice delle leggi, e che è dunque l’unico criterio legale oggi vigente, per di più non stabilito per specifiche fattispecie, ma destinato a funzionare in linea generale in ogni ipotesi o tipo di espropriazione (salve eccezioni previste da leggi speciali).

La sentenza impugnata, che ha liquidato le indennità secondo il criterio previsto dalle norme dichiarate incostituzionali, deve pertanto essere cassata: la pronuncia di illegittimità costituzionale estende infatti i suoi effetti a tutti i rapporti non ancora esauriti, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo (Cass. nn. 16450/06, 15200/05, 22413/04), e nel caso di specie El.Pa, contestando attraverso i motivi di ricorso proprio l’applicabilità del criterio tabellare, ha indubbiamente impedito la formazione del giudicato in ordine alla quantificazione delle indennità derivatane.

La causa va in conseguenza rinviata alla Corte territoriale, in diversa composizione, per la rideterminazione dell’ammontare delle indennità. La Corte provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *