T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 192

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- In ragione di tutti gli atti di cui in epigrafe il ricorrente denuncia di aver registrato la perdita totale di tutte le residuali potenzialità edificatorie di un proprio sito e di cui ad una precedente pianificazione urbanistica.

2- Al fine di demolire tale sopravvenuta condizione negativa l’istante ha introdotto un articolato motivo di censura che qui si riassume sotto due capi:

a) violazione di legge; violazione e falsa applicazione: della legge n. 241/90, e della legge 1150/42, della legge regionale 15 aprile 1975 n. 51, della legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, degli articoli 42 e 97 della Costituzione; delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con data 22 aprile 2004 con deliberazione n. 40, dell’art. 18 del decreto legislativo 3 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), ed infine, dell’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495;

b) eccesso di potere per errore, illogicità, irragionevolezza, carenza della motivazione, travisamento dei fatti, sviamento, disparità di trattamento; violazione del principio generale di imparzialità e di buona amministrazione.

3- Le Amministrazioni resistenti non si sono costituite in giudizio e la causa e poi passata in decisione al seguito dell’U.P. del 12.01.2011.

4- Il ricorso è privo di pregio.

4.1 E noto, in primo luogo, che – come anche nel caso – le osservazioni del privato interessato abbiano per la giurisprudenza mero carattere di apporto collaborativo; soprattutto allorquando, come nel caso stesso, non sussista alcuna specifica aspettativa consolidata. Di talché, ancora nello specifico, basta ed avanza la relazione generale: peraltro non confutata.

4.2 Il richiamo al regolamento posto in essere per la cd attività della Consulta è poi fuori luogo, ciò data la completezza e la indiscutibile esaustività di specie del procedimento in discussione. Del resto, rispetto ad esso, si può anche rilevare la inammissibilità di quella censura con la quale se ne lamenta la ripubblicazione solo parziale di atti inerenti: ciò inteso che il ricorrente ha, comunque, potuto esporre le proprie ragioni, pur attesa la presenza di un interfaccia formale di carenza di specifico interesse sotto il profilo dello legitimatio ad causam (CdS Sez. IV 12.1.2011, n. 133).

4.3 Quanto alla distanza lineare di rispetto da strade e di cui se ne lamenta una eccessiva profondità (il doppio del minimo), va annotato che, nel caso, la strada in questione e la A4, la più trafficata d’Italia: la quale, dopo quasi 14 Km dal casello di Seriate v/s Milano, passa da 3 corsie a 4 corsie per ogni direzione di marcia. Né risultano introdotti concreti elementi di paragone atti a dimostrare la sussistenza dell’annotato profilo di difformità di trattamento: a tutto concedere che tale profilo del vizio di eccesso di potere possa essere, in ipotesi, ascrivibile ad atti del tipo in discussione.

4.4 Quanto all’ultimo rilievo che fa leva sul contenuto dell’art. 79, 6° c. del NTA del PTCP e pur dando per corretto e completo lo stesso come riportato, basta osservare che quest’ultimo non pone alcun limite massimo di profondità lineare per la fissazione di fasce di rispetto del tipo in discussione. Nel caso, dunque, il Comune di Seriate ancor dando come corretto il riportato contenuto anche del successivo art. 82 della NTA del PTCP (Provincia di Bergamo) – non ha fatto altro che proporzionalmente concretizzare quest’ultimo medesimo in sede locale, proprio alla stregua del fatto che in zona vi è un insieme sistematico di infrastrutture viarie e di trasporto di vario tipo che insiste su un vasto unico corridoio che fa parte di un più lunghissimo corridoio di carattere internazionale che si sviluppa nelle direzioni ESTOVEST e viceversa.

Né può equivocarsi sulla dizione "Autostrada BSBGMI" inteso che quest’ultima è propria la A4.

Nulla per le spese

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente decidendo, respinge il ricorso.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Mario Mosconi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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