Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-09-2012, n. 15084

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Svolgimento del processo
La s.r.l. xxx, con scrittura dell’agosto 1989, cedette ai signori B.S., R.F., N.R. e G.G. il credito rateizzato di L. 90.109.366 vantato nei confronti della xxx s.r.l..
La debitrice ceduta pagò ai cessionari la somma di L. 36.703.120, ma si astenne da ogni ulteriore versamento a partire dal (OMISSIS), data di dichiarazione del fallimento di xxx.
Con citazione del gennaio del 97 il Fallimento convenne in giudizio sia la debitrice ceduta sia i cessionari, chiedendo l’annullamento del contratto di cessione e la condanna di xxx s.r.l. al pagamento dell’intera somma dovuta o, quantomeno, di quella non ancora corrisposta ai cessionari.
Per ciò che nella presente sede interessa, il Tribunale dichiarò inammissibile, per difetto di interesse, l’eccezione di prescrizione dell’azione sollevata dalla xxx all’atto della sua costituzione in giudizio ed, accertata la nullità della cessione, ordinò alla società di versare al Fallimento la somma di L. 53.406.246, pari ad Euro 27.582,02, di cui risultava ancora debitrice.
L’appello proposto da xxx contro la decisione è stato respinto dalla Corte d’Appello di Firenze, con sentenza dell’8.1.08.
La Corte territoriale ha rilevato che il credito del Fallimento non era prescritto e che la xxx difettava di interesse a sentir dichiarare la prescrizione dell’azione di annullamento, considerato che oggetto della condanna era solo il debito residuo e che per la società era indifferente pagarlo al cedente o ai cessionari.
La sentenza è stata impugnata da xxx s.r.l. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Nè il Fallimento di xxx nè i cessionari hanno svolto difese.
Motivi della decisione
1) Con l’unico motivo di ricorso, xxx s.r.l. lamenta che la Corte fiorentina abbia ritenuto il suo difetto di interesse ad eccepire la prescrizione dell’azione di annullamento.
Rileva che essa, sin dall’origine, è stata parte del giudizio e non caso, posto che gli effetti del richiesto annullamento del contratto di cessione erano destinati a riflettersi nella sua sfera giuridica e che la domanda della curatela era finalizzata proprio ad ottenere la sua condanna al pagamento del debito ceduto, con la conseguenza che essa aveva un interesse giuridicamente apprezzabile, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., alla proposizione di qualunque eccezione diretta ad evitare l’accoglimento di tale domanda.
Sostiene, quindi, che la Corte di merito ha errato nell’escludere la sussistenza di detto interesse in base alla considerazione di fatto, relativa ad una circostanza meramente eventuale, che, una volta dichiarato estinto per prescrizione il diritto del Fallimento a far accertare la nullità del contratto, essa sarebbe stata tenuta a pagare ai cessionari, tanto più che il suo rapporto con questi ultimi, che non avevano proposto domanda di condanna nei suoi confronti, era rimasto estraneo al giudizio.
Il motivo deve essere respinto, previa correzione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., della motivazione in base alla quale la Corte territoriale ha dichiarato, conformemente a diritto, l’inammissibilità della proposta eccezione.
La curatela ha instaurato, con un unico atto di citazione, due distinti giudizi, l’uno nei confronti dei cessionari, per sentir dichiarare la nullità del contratto di cessione, e l’altro nei confronti della xxx, per sentirla condannare, una volta accolta la prima domanda, al pagamento del credito ceduto.
L’odierna ricorrente non era parte del primo giudizio, perchè la domanda di annullamento investiva esclusivamente il negozio bilaterale intervenuto tra cedente e cessionari, per il cui perfezionamento non occorreva il consenso della debitrice ceduta.
Non può, d’altro canto ritenersi che la qualità di parte ne predetto giudizio sia stata assunta dalla xxx per effetto della scelta del Fallimento di promuovere cumulativamente le due controversie. Costituisce, infatti, principio costantemente affermato da questa Corte che il cumulo di domande relative a cause fra loro scindibili ed indipendenti lascia inalterata l’autonomia dei singoli giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ognuno di essi (cfr. Cass. nn. 4605/96, 1759/92).
Ne consegue che la xxx era priva di legittimazione a sollevare l’eccezione di prescrizione dell’azione proposta dal curatore nei confronti dei cessionari, relativa a un giudizio del quale non era parte.
Poichè nessuno degli intimati ha svolto difese, non v’è luogo alla liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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