Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-10-2013) 21-11-2013, n. 46436

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell2 giugno 2012 la Corte d’appello di Bologna confermava la condanna alla pena di giustizia di C.I. per il reato di furto pluriaggravato in concorso con S.I. di alcune bottiglie di alcolici sottratte dagli scaffali di un supermercato.

2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l’imputato articolando due motivi.

Con il primo deduce l’errata applicazione dell’art. 625 c.p., n. 7, rilevando come la merce sottratta non poteva ritenersi esposta alla pubblica fede in quanto oggetto di vigilanza continuativa da parte del personale dell’esercizio commerciale, allarmato dai continui furti di alcolici avvenuti nelle settimane precedenti.

Con il secondo il ricorrente lamenta invece carenze motivazionali della sentenza impugnata in punto di dosimetria della pena, non avendo i giudici di merito giustificato lo scostamento della sanzione irrogata in concreto dai limiti minimi edittali previsti per il reato di furto, nonchè in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed all’applicazione della contestata recidiva.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato Il primo motivo relativo alla inconfigurabilità dell’aggravante di cui dell’art. 625 c.p.p., n. 7 è inammissibile, così come il secondo nella parte relativa al diniego delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. e al riconoscimento della recidiva. In entrambi i casi si tratta, infatti, di profili non devoluti al giudice d’appello con il gravame di merito e che dunque non possono essere dedotti per la prima volta in sede di legittimità, è apparentemente inedito ed anche il secondo quantomeno sulla recidiva e sulle generiche.

Nel resto il secondo motivo di ricorso si rivela invece infondato, atteso che la Corte territoriale ha reso ampia e congrua motivazione a sostegno delle scelte operate nell’esercizio del suo potere discrezionale di commisurazione della pena, alla quale il ricorrente ha opposto assertive censure tese a sollecitare un impossibile riesame del merito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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