T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 31-01-2011, n. 276

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il sig. S.M., odierno ricorrente, è genitore della minore S.T., la quale nel corso dell’anno scolastico 2009/2010, aveva iniziato a frequentare la classe terza della scuola secondaria di primo grado, presso l’Istituto "xxx – xxx" di Perugia.
In data 3 ottobre 2010, il citato Istituto rilasciava alla sig.ra F.S., madre della minore e moglie del ricorrente, nulla osta per il trasferimento della minore stessa presso altra scuola situata in Lombardia, e precisamente presso la Scuola Secondaria di 1^ grado "xxx" incardinata nell’Istituto Comprensivo "xxx" di xxx, località dove la sig.ra F., nelle more della separazione giudiziale dal coniuge, si era trasferita con la figlia minore.
Il ricorrente, venuto a conoscenza della circostanza, ed essendo in disaccordo con la moglie circa la decisione di trasferimento della figlia, contestava alla Scuola di Perugia di aver rilasciato il nulla osta senza il suo consenso.
A fronte di tale rilievo, l’Istituto "xxx – xxx" di Perugia, con provvedimento del 27 novembre 2009, annullava il nulla osta concesso.
Il ricorrente provvedeva quindi ad inoltrare alla Direzione Scolastica dell’Istituto Comprensivo "xxx" di xxx istanza di annullamento dell’iscrizione della figlia presso tale Istituto giacché, a suo dire, a seguito dell’annullamento del nulla osta concesso dalla scuola di provenienza, detta iscrizione doveva considerarsi illegittima.
Con nota del 16 dicembre 2009, l’Istituto Comprensivo "xxx" di xxx respingeva la predetta istanza.
Avverso tale atto il sig. S. ha proposto ricorso presso il TAR Umbria.
Si sono costituiti in giudizio, per opporsi all’accoglimento del gravame, l’Istituto Comprensivo "xxx" di xxx, la Scuola Statale Secondaria di 1^ grado "xxx – xxx" di Perugia e la controinteressata sig.ra F.S..
Le parti resistenti eccepivano, fra l’altro, l’incompetenza territoriale del giudice adito indicando, quale giudice competente, il TAR Lombardia sede di Milano.
All’udienza camerale del 13 ottobre 2009, fissata per la discussione dell’istanza cautelare, il ricorrente aderiva all’eccezione di incompetenza.
La causa veniva quindi trasferita dinanzi a questo Tribunale che fissava in data 4 marzo 2010 la nuova udienza camerale. Nel corso dell’udienza il ricorrente dichiarava di rinunciare alla tutela cautelare.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito del ricorso, parte ricorrente ha depositato memorie insistendo nelle proprie conclusioni.
Tenutasi la pubblica udienza in data 15 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
Prima di passare all’esame del merito, va preliminarmente osservato che il ricorso si rivolge esclusivamente contro un provvedimento adottato dall’Istituto "xxx" di xxx; pertanto va disposta l’estromissione dal processo della Scuola Statale Secondaria di 1^ grado "xxx – xxx" di Perugia per difetto di legittimazione passiva.
Ancora in via preliminare occorre rilevare che il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controinteressata, stante la infondatezza nel merito del ricorso.
Il ricorrente, nell’unico articolato mezzo gravame, deduce che l’annullamento del nulla osta al trasferimento rilasciato dalla scuola di provenienza farebbe venir meno il presupposto del trasferimento della minore e determinerebbe l’illegittimità dell’iscrizione della propria figlia presso la scuola lombarda, rendendo altresì illegittimo il provvedimento da questa assunto, con il quale la Scuola ha ritenuto di non esercitare i poteri di autotutela finalizzati al ritiro dell’atto di iscrizione.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.
La norma che disciplina il trasferimento degli studenti da una scuola ad un’altra dopo l’inizio dell’anno scolastico è contenuta nell’art. 4 del r.d. 4 maggio 1925 n. 653 il quale, al primo comma, dispone che "L’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell’istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta".
E’ dunque necessario, affinché l’istanza di iscrizione nella nuova scuola possa essere accolta, che l’interessato si procuri e produca un nulla osta rilasciato dalla scuola di provenienza attestante quanto indicato nel citato articolo. Ne consegue che la mancanza del nulla osta rilasciato dalla scuola di provenienza rende illegittima l’iscrizione dello studente presso la scuola di destinazione.
Ciò premesso va però aggiunto che qualora, come avvenuto nel caso di specie, l’istituto di provenienza abbia in un primo tempo rilasciato il nulla osta e, successivamente, l’abbia annullato in autotutela, l’istituto di destinazione non è tenuto per ciò solo ad annullare anche l’atto di iscrizione già perfezionato.
Va invero fatta applicazione del principio generale, recepito dall’art. 21 nonies, comma primo, della legge 7 agosto 1990 n. 241 secondo il quale "Il provvedimento amministrativo illegittimo (…) può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge".
L’esercizio del potere di autotutela si connota quindi per essere sempre discrezionale ancorché riferito a provvedimenti aventi carattere vincolato (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2178, laddove si afferma che l’annullamento della concessione edilizia, atto sicuramente vincolato, comporta l’esercizio di poteri aventi natura discrezionale); ed esso può essere legittimamente esercitato solo previa adeguata valutazione, fra l’altro, degli interessi privati che si oppongono al ritiro dell’atto di primo grado (cfr. ex multis T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 16 aprile 2010, n. 930).
Nella fattispecie concreta, l’Amministrazione ha compiuto una puntuale analisi delle ragioni che si opponevano all’accoglimento dell’istanza di autotutela avanzata dal ricorrente evidenziando che il giudice tutelare aveva respinto la richiesta del padre di ottenere il trasferimento della figlia a Perugia, che la minore frequentava l’Istituto "xxx – xxx" di xxx da circa tre mesi, che la stessa era ben inserita nel nuovo contesto scolastico ed inoltre che la medesima aveva espresso la volontà di continuare ad abitare con la madre.
Si è dunque provveduto ad effettuare una comparazione degli interessi in conflitto e si è ritenuto che l’annullamento dell’iscrizione avrebbe arrecato pregiudizio agli interessi della minore alla frequenza scolastica, ritenuti prevalenti e provvisoriamente meritevoli di maggior considerazione rispetto a quelli del padre il quale mirava invece ad ottenere l’annullamento dell’atto di iscrizione presso la nuova Scuola e il rientro della figlia presso l’Istituto scolastico di Perugia, evento questo reso problematico, se non del tutto escluso, dal provvedimento con cui il Presidente del Tribunale di Perugia aveva respinto la richiesta di affidamento unico della minore alla figura paterna.
La determinazione di non esercitare i poteri di autotutela, al fine di consentire alla minore di continuare la frequenza della scuola nelle more dei provvedimenti di competenza dell’AGO, è frutto, a giudizio del Collegio, di una valutazione non irrazionale giacché appare condivisibile l’intenzione – che traspare dall’atto impugnato – di salvaguardare innanzitutto gli interessi della minore (interessi che, vale la pena sottolinearlo, potrebbero essere gravemente pregiudicati anche in caso di accoglimento del presente ricorso, giacché l’annullamento dell’atto di iscrizione potrebbe travolgere i successivi provvedimenti adottati dall’amministrazione a conclusione dell’anno scolastico, con possibile grave ripercussione sulla carriera scolastica della minore); tenendo anche conto che gli interessi del padre – certamente confliggenti con il rischio di pregiudicare i risultati scolastici della figliola – potranno essere adeguatamente tutelati nel giudizio civile, che costituisce la sede propria per l’accertamento della sussistenza di un comportamento della madre contrario alle norme che disciplinano i rapporti fra coniugi e i poteri di rappresentanza dei figli minori.
Il motivo di ricorso è quindi infondato.
In conclusione va disposta l’estromissione dal giudizio dell’Istituto "xxx – xxx" di Perugia e il ricorso deve essere respinto.
La particolarità della fattispecie induce il collegio a disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
Dispone l’estromissione dal giudizio dell’Istituto "xxx – xxx" di Perugia.
Respinge il ricorso.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore
Raffaello Gisondi, Referendario

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