Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-09-2012, n. 15078

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Svolgimento del processo
La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 19.10.05, pronunciando nel giudizio di opposizione alla stima proposto da F.C. e da G., R., M. e D.L. F., tutti eredi di D.F.A., nei confronti del Comune di xxx – condivise le valutazioni del ctu nominato in corso di causa – ha liquidato l’indennità dovuta agli attori per l’esproprio di porzioni di un terreno di loro comune proprietà, censito al catasto al f. 26, p.lla 66, in Euro 118.691,25 e quella di occupazione legittima in Euro 16.576,26 oltre agli interessi legali, ed ha condannato l’ente territoriale a versare presso la Cassa DD.PP. le differenze a credito degli aventi diritto fra le somme liquidate e quelle eventualmente già depositate per i medesimi titoli, oltre che a pagare delle spese processuali.
Il Comune di xxx ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi.
Gli eredi D.F. hanno resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1) Preliminarmente, deve essere dichiarata la nullità della procura speciale conferita dagli eredi D.F. al nuovo difensore, in calce all’atto di nomina e costituzione depositato il 15.5.012, non essendo applicabile al presente procedimento, instaurato in data anteriore al 4.7.2009, il testo dell’art. 83 c.p.c. così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 2 che contempla tale possibilità.
La memoria depositata dai controricorrenti ai sensi dell’art. 378 c.p.c. va in conseguenza dichiarata inammissibile.
2) Con il primo motivo di ricorso, il Comune di xxx denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere il giudice del merito acriticamente aderito alle valutazioni del ctu, nonostante questi avesse omesso di compiere un’effettiva indagine di mercato e non avesse tenuto conto delle contrarie emergenze documentali. In particolare, osserva: a) di aver prodotto atti di compravendita trascritti in data successiva all’occupazione, le cui risultanze oggettive sarebbero state ignorate dal consulente; b) che il consulente ha affermato che un valore analogo a quello da lui accertato sarebbe stato stimato dalla stessa amministrazione, ai fini ICI, per terreni situati nella medesima zona ed aventi la medesima destinazione, senza considerare che la tabella ICI redatta dall’ufficio tributi è priva di carattere certificativo o accertativo e non esprime una volontà provvedimentale di esso Comune; c) che, peraltro, detta tabella riflette valori relativi all’anno 2002 e si riferisce a terreni all’interno della zona C/1 già urbanizzati, mentre il terreno per cui è causa è stato occupato nel 1996 ed era situato in un’area a forte degrado ambientale, nell’ambito della quale era sostanzialmente adibito a discarica, tanto che, prima di poter realizzare l’opera pubblica, è stato necessario provvedere al suo recupero e risanamento, con conseguente aggravio di costi, che avrebbero dovuto essere detratti dal valore di stima; d) che il ctu ha, in ogni caso, attribuito al terreno un valore maggiore di quello delle migliori aree edificabili del territorio comunale, già urbanizzate e lottizzate; e) che errata è anche la comparazione compiuta con riferimento alle indennità offerte ai proprietari di un’area attigua, anch’essa oggetto di esproprio, dato che la costruzione del campo di calcio ivi previsto non ha richiesto la previa effettuazione di lavori di sbancamento o di opere di urbanizzazione.
Il motivo va dichiarato inammissibile.
Il giudice del merito ha accertato che la particella espropriata, alla stregua del programma di fabbricazione allora vigente, ricadeva in zona C1, di espansione urbana, destinata alla realizzazione di palazzine isolate o a schiera; ha quindi escluso di poter tener conto delle contestazioni mosse dal Comune alla stima operata dal ctu, che si fondavano su taluni atti pubblici relativi alla vendita di diversi lotti di un unico immobile da parte dello stesso proprietario e che non potevano, perciò, di per sè soli, ritenersi indicativi del prezzo di mercato del suolo, mentre ha rilevato che le conclusioni raggiunte dal consulente trovavano conferma sia nella valutazione attribuita dalla stessa amministrazione a terreni ubicati nella medesima zona ed aventi la medesima destinazione di quello dedotto in causa, sia nella stima delle indennità offerte dal Comune per l’esproprio di un suolo attiguo a quello degli attori, destinato a campo sportivo.
Ebbene, il principio secondo il quale in sede di legittimità non possono essere prospettati nuovi temi di dibattito, non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi di merito, trova applicazione anche con riferimento alle contestazioni mosse alle conclusioni del ctu (e con esse alla sentenza che, come nel caso di specie, le abbia recepite in sede di motivazione).
Ne consegue che, poichè la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento ai rilievi illustrati nel motivo e sopra sintetizzati sub. b), c), d) ed e), il Comune, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, avrebbe dovuto indicare con puntualità gli atti del procedimento di merito in cui li aveva formulati, riportandone i brani o quantomeno rinviando alle pagine di riscontro, onde consentire a questa Corte di operare il dovuto controllo in ordine alla ricorrenza del denunciato vizio di omessa motivazione (cfr. fra molte, Cass. nn. 12988/010, 12984/06, 3105/04).
Il ricorrente, peraltro, non solo ha omesso di richiamare gli atti del giudizio di primo grado nei quali ha svolto i predetti rilievi, ma non ha neppure dedotto di aver effettivamente contestato la ctu, in sede di merito, sotto i profili appena indicati: le relative censure non possono pertanto essere esaminate.
La sentenza da invece conto delle critiche che il Comune ha mosso alle conclusioni del ctu sulla scorta di una serie di atti di compravendita di terreni similari, nei quali risultava dichiarato un prezzo di vendita inferiore a quello stimato dal tecnico incaricato dell’indagine.
Sennonchè, a parte il rilievo che la Corte territoriale ha ampiamente illustrato, con motivazione logica e perciò non sindacabile nella presente sede di legittimità, le ragioni per le quali riteneva quegli atti non indicativi dell’effettivo valore di mercato del suolo, apparendole assai più attendibili le valutazioni compiute dalla stessa amministrazione espropriante con riferimento a terreni anch’essi ubicati in zona C1 ed aventi la medesima destinazione di quello oggetto di causa, resta che il Comune, pur lamentando il mancato apprezzamento dei documenti prodotti, ha totalmente omesso di illustrarne il contenuto, di riportare in ricorso le caratteristiche degli immobili in essi contemplati, necessarie per giustificare il giudizio di omogeneità con il suolo di cui si controverte, e di chiarirne la decisività ai fini della diversa valutazione pretesa.
3) Con il secondo motivo, il Comune, denunciando violazione degli artt. 61,62, 101,115, 116, 191, 194, 195 c.p.c., art. 24 Cost., e art. 2697 c.c., deduce che, in mancanza di prova del maggior valore del suolo, che avrebbe dovuto essere offerta o quantomeno allegata dagli attori, la Corte territoriale non avrebbe dovuto ammettere la ctu, che non costituisce mezzo di prova, ma solo strumento di valutazione di dati già acquisiti al processo, e che pertanto non può essere utilizzata al fine di sollevare le parti dall’onus probandi di cui sono gravate. Aggiunge che il giudice a quo, aderendo ad un’indagine tecnica fondata su petizioni di principio e non supportata da alcun elemento analizzarle in contraddittorio ha violato il suo diritto di difesa.
Il motivo è, nella sua prima parte, infondato.
Infatti, ancorchè, in linea generale, la consulenza tecnica di ufficio non possa essere disposta al fine di esonerare la parte dal relativo onere probatorio, quando non vi sia altro mezzo per giungere all’accertamento richiesto che quello di demandarlo a chi sia dotato di speciali competenze tecniche, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente), ma anche di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente). In tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. nn. 18993/010, 6155/09, 3990/06, 27002/05).
Il giudizio di opposizione alla stima costituisce ipotesi tipica in cui l’accertamento del fatto controverso (maggior valore dell’immobile espropriato) non può che essere demandato al ctu.
Nella sua seconda parte il motivo si risolve invece in una critica generica alla decisione, essa sì fondata su petizioni di principio prive di qualsivoglia riscontro fattuale, e va pertanto dichiarato inammissibile.
4) Resta assorbito il terzo motivo, con li quale il Comune, sul presupposto della fondatezza delle precedenti censure, chiede l’applicazione della decurtazione del 40% prevista dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis (norma, che, peraltro, non avrebbe mai potuto trovare applicazione, attesa la sopravvenuta dichiarazione della sua incostituzionaiità).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di xxx al pagamento in favore degli eredi D.F., in via fra loro solidale, delle spese del giudizio che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

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