Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-10-2013) 18-11-2013, n. 46213

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Svolgimento del processo
1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, adito ex art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza in data 3 marzo 2013 del Giudice per le indagini preliminari in sede (in rinnovazione di precedente ordinanza in data 11 febbraio 2013 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria contestualmente dichiaratosi incompetente) con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere a V.G. in ordine a reati concernenti un narcotraffico.
In particolare, al V. era stato contestato (capo 1) di avere, in concorso con altri, finanziato e organizzato il trasporto di un quantitativo di sostanza stupefacente acquistato in (OMISSIS) e di qui fatto pervenire in (OMISSIS) ( (OMISSIS)); e (capo L) di avere, in concorso con altri, ricevuto parte di un carico di kg. 11,170 di cocaina importato dalla (OMISSIS) (fatto accertato in (OMISSIS), con conseguente sequestro dello stupefacente).
2. Osservava il Tribunale, rigettata la eccezione di incompetenza territoriale, dovendosi fare riferimento anche alla contestazione del reato associativo (nulla rilevando che per esso il G.i.p. non avesse ritenuta accertata la necessaria gravità indiziaria), che i gravi indizi di colpevolezza a carico del V. si desumevano dal contenuto di intercettazioni telefoniche attestanti il suo rapporto con i soggetti preminenti dell’associazione finalizzata al traffico internazionale di droga, S. e R.A., e in particolare con quest’ultimo, e il suo diretto coinvolgimento negli specifici fatti di reato contestatigli; tra l’altro prestandosi a noleggiare un’autovettura usata per il viaggio in (OMISSIS), a cui egli personalmente prese parte, e a cercare di smerciare la droga in (OMISSIS) (capo 1); e a recarsi in (OMISSIS) con R.A. e altri coindagati ( R. e D.G.G., D. M., Ma.Da.) ai fini della successiva operazione di importazione (capo L).
Quanto alle esigenze cautelari, si osservava che per il V., pur se incensurato, doveva ritenersi sussistente il pericolo concreto di reiterazione di analoghi fatti criminosi, dato il suo diretto coinvolgimento ai massimi livelli con fornitori esteri e con acquirenti all’ingrosso, così che era da individuare in quella carceraria l’unica misura idonea a fare fronte a un simile pericolo.
3. Ricorre per cassazione il V., a mezzo dell’avv. xxx, che, un primo motivo, deduce la incompetenza dell’a.g.
milanese, non potendosi fare riferimento a ragioni di connessione con il delitto associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, sia perchè tale ipotesi, meramente oggetto di iscrizione nel registro delle notizie di reato, non aveva trovato supporto negli atti di indagine, tanto che per essa il G.i.p. aveva negato l’applicazione della misura cautelare; sia perchè, comunque, per la supposta organizzazione non risultava il luogo di costituzione, dovendo dunque trovare applicazione, per la determinazione della competenza, il criterio del luogo di commissione dei reati-fine, il più grave dei quali risultava essere stato accertato in (OMISSIS), e quindi nel circondario del Tribunale di Torino.
Con un secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria, censurando la tecnica espositiva usata dal Tribunale, meramente riproduttiva del contenuto dei colloqui intercettati in assenza di pertinenti e congrue valutazioni critiche, e in particolare, quanto al capo 1^, che il V. risultava avere avuto contatti esclusivamente con R.A., giustificati da rapporti di amicizia e di tipo lavorativo, e comunque limitandosi egli a svolgere il ruolo di mero accompagnatore del R. nel viaggio in (OMISSIS); quanto al capo L, che non sussisteva alcun elemento che indicasse il V. quale partecipe attivo all’operazione del secondo viaggio in (OMISSIS).
Con un terzo motivo, riferito alle esigenze cautelari, si pone in rilievo che il V. era incensurato, che i fatti contestati si limitavano a due isolati episodi risalenti a quattro anni addietro, e che a tutto concedere egli aveva svolto un ruolo del tutto marginale nelle vicende contestate; sicchè, anche in considerazione della mutata situazione familiare e al trasferimento in altra città, a fronteggiare il ravvisato pericolo di fuga ben poteva essere ritenuta idonea la misura domiciliare.
Motivi della decisione
1. Il ricorso appare infondato.
2. Legittimamente è stata ritenuta la competenza del’a.g. milanese sulla base della contestazione del connesso e più grave reato associativo, nulla rilevando che per esso non sia stata applicata la misura cautelare (cfr. Sez. 1^, n. 7511 del 25/01/2011, xxx, Rv.
249427; nonchè, nel contesto della medesima vicenda investigativa, Sez. 6^, 02/07/2013, R.).
Quanto al luogo di operatività del sodalizio, questo appare individuato in (OMISSIS) e in territorio estero.
A ragione dunque è stata ritenuta la competenza del Tribunale di Milano.
3. Le censure in punto di valutazione indiziaria si rivelano per lo più generiche, e comunque tese a privilegiare una interpretazione favorevole delle risultanze delle indagini a fronte di quella, adeguatamente e logicamente espressa dal Tribunale sulla base del contenuto inequivoco di conversazioni intercettate di cui si da puntuale conto, con considerazioni che non risultano specificamente confutate, limitandosi il ricorrente ad affiancare ad esse sue personali considerazioni per nulla dirimenti in chiave di vizio di motivazione.
4. Sul piano cautelare, il Tribunale ha desunto il concreto pericolo di reiterazione di analoghi reati dall’essere il V. a pieno titolo coinvolto in due operazioni di traffico di droga, entrambi concernenti importazioni di stupefacenti dalla (OMISSIS), mantenendo egli un assiduo contatto con i principali artefici di tale illecita attività, i fratelli R. e operando anche sul versante dell’attività di smercio della droga in (OMISSIS); da ciò ricavandosene per nulla illogicamente una valutazione di attualità e di gravità cautelare suscettibile di essere neutralizzata solo con la misura carceraria.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2013

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