T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 31-01-2011, n. 273

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Questore della Provincia di Milano ha decretato nei confronti della ricorrente il rimpatrio con foglio di via obbligatorio al comune di sua abituale dimora, inibendogli di fare ritorno in Milano senza previa autorizzazione per un periodo di anni due.

La misura è stata disposta poiché l’interessata è stata ritenuta persona pericolosa per la pubblica sicurezza in quanto indagata per i reati di circonvenzione di persona incapace e false attestazione a pubblico ufficiale.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per opporsi all’accoglimento del gravame.

La Sezione con ordinanza n. 965 del 21 giugno 2007 ha accolto l’istanza cautelare.

Tenutasi l’udienza di discussione del merito in data 15 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato in quanto meritevole di accoglimento il terzo mezzo di gravame.

Con tale censura l’interessata evidenzia che l’Autorità amministrativa le ha consegnato la comunicazione di avviso di avvio del procedimento contestualmente alla consegna del provvedimento finale, impedendole di fatto in tal modo di prendere parte attiva alla fase procedimentale.

La censura merita condivisione in quanto la comunicazione di avviso di avvio del procedimento al soggetto destinatario del provvedimento conclusivo, di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha proprio la finalità consentire a quest’ultimo di pendere parte attiva alla fase procedimentale, deducendo le circostanze e le valutazioni che, secondo il suo giudizio, possano indurre l’autorità procedente ad assumere una determinazione finale conforme ai suoi interessi.

La comunicazione pertanto deve essere effettuata in tempo utile in modo da permettere alla parte interessata di partecipare al procedimento medesimo sin dal suo concreto inizio, oppure perlomeno da una fase non avanzata, affinché non siano escluse le finalità partecipative e di trasparenza dell’azione amministrativa, le quali debbono consentire al privato di conoscere per tempo la p.a. procedente, la persona responsabile del procedimento, l’ufficio presso cui visionare e depositare atti e documenti, nonché, con sufficiente compiutezza, l’oggetto preciso della procedura così instaurata (cfr. Consiglio di stato, sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 365; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 17 marzo 2009, n. 322).

Ciò premesso, è del tutto evidente che il comportamento dell’Amministrazione che consegna il suddetto avviso contestualmente alla consegna del provvedimento finale (e quindi addirittura in un momento successivo a quello di adozione dell’atto), frustra la ratio della norma giacché, così facendo, viene di fatto impedito all’interessato di partecipare attivamente alla fase procedimentale.

Parte resistente ritiene di poter superare tali rilievi evidenziando che l’obbligo di comunicazione all’interessato dell’avviso di avvio del procedimento non sussiste quando (come nel caso di adozione di un provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio) sussistono impellenti esigenze di sicurezza ed ordine pubblico che impongono la necessità di provvedere con immediatezza all’emissione del provvedimento.

In proposito va osservato che effettivamente l’art. 7 della legge n. 241/90 stabilisce che l’obbligo di comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento non sussiste quando vi siano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento; e che vi è un orientamento giurisprudenziale secondo il quale tali esigenze sussistono in caso di procedimenti volti all’adozione dei provvedimenti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio (cfr. Cassazione penale sez. I 19 maggio 2004 n. 27053. Non pertinenti sono invece le sentenze pronunciate dalla Sezione richiamate negli atti difensivi dell’Amministrazione, in quanto riferite non all’avviso di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/90, ma all’"avviso orale" di cui all’art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423).

Tuttavia va anche osservato che appare preferibile ritenere che la valutazione circa la sussistenza "dei presupposti di esonero dall’obbligo di dare comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento che lo riguarda è legato non all’astratta qualificazione del provvedimento che si intende adottare, ma alla concreta esistenza di una situazione di comprovata necessità e urgenza qualificata, tale cioè da non consentire la detta comunicazione senza che ne risulti compromesso il soddisfacimento dell’interesse pubblico cui il provvedimento finale è rivolto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5439; T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 16 giugno 2010, n. 1930).

Nel caso concreto è stata la stessa Amministrazione a decidere di dover effettuare la comunicazione di avviso di avvio del procedimento all’interessata, ed è dunque stata essa stessa ad aver formulato una valutazione di insussistenza in concreto delle esigenze di celerità che esonerano dall’obbligo di cui all’art. 7 della legge n. 241/90; salvo poi effettuare la comunicazione a procedimento ormai concluso.

Il motivo in esame merita pertanto condivisione e, per tale ragione, il ricorso va accolto.

La particolarità delle circostanze che hanno indotto l’Autorità ad emettere il provvedimento impugnato, induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate, fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore

Dario Simeoli, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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