T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 31-01-2011, n. 272

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il Questore della Provincia di Milano ha disposto il rimpatrio con foglio di via obbligatorio nei confronti della ricorrente, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 1423/1956.

Tale misura è stata assunta in quanto la sig.ra H., in data 12 agosto 2006, è stata trovata nel territorio del Comune di Carpiano mentre svolgeva attività di meretricio, in quanto a suo carico è in corso un’indagine per ricettazione di assegno bancario smarrito, ed infine in quanto destinataria di diversi controlli di polizia.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per opporsi all’accoglimento del gravame.

La Sezione, con ordinanza n. 483 del 29 marzo 2007, ha accolto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria insistendo per il rigetto del gravame.

Tenutasi la pubblica udienza in data 18 novembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, essendo meritevole di accoglimento il mezzo di gravame con il quale si deduce la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 1423/1956.

I presupposti per l’emissione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio sono contenuti negli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423.

Stabilisce l’art. 2 di tale legge che "qualora le persone indicate nell’articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate".

Affinché possa essere adottato il provvedimento di rimpatrio è dunque necessario che:

a) il soggetto nei cui confronti l’atto viene emesso rientri in una delle categorie di "persone indicate nell’articolo precedente";

b) che tale soggetto sia pericoloso per la sicurezza pubblica;

c) che lo stesso si trovi fuori dal luogo di residenza.

Primo indefettibile presupposto è pertanto quello dell’appartenenza del destinatario del provvedimento ad una delle categorie di persone di cui all’art. 1 della citata legge n. 1423/56.

Occorre dunque accertare quali siano tali categorie di persone.

Stabilisce l’art. 1 della legge n. 1423/56 che le misure di prevenzione possono essere applicate a:

1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Elemento comune di tutte e tre le figure è dato dalla provata, o perlomeno ipotizzata, commissione di atti che integrino fattispecie di reato previste dalla legge: infatti nel primo caso il possibile destinatario del provvedimento deve essere dedito a traffici delittuosi; nella seconda ipotesi, si deve ritenere che lo stesso viva abitualmente con proventi di attività delittuose; mentre nella terza ipotesi è necessario che l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica siano offese o minacciate attraverso la commissione di reati.

Alla luce di queste premesse, si deve ritenere che in mancanza di una norma nel nostro ordinamento che punisca la prostituzione come fattispecie di reato, non è possibile emanare nei confronti delle prostitute, per il solo fatto di esercitare attività di meretricio, le misure di prevenzione previste dalla più volte citata legge n. 1423/56.

La mancanza del reato rende, infatti, impossibile ascrivere la loro condotta al novero di quelle indicate dall’art. 1 della predetta legge, con il conseguente venir meno di uno dei presupposti suindicati, indispensabili per l’adozione dei provvedimenti in argomento.

In particolare, non essendo la prostituzione una fattispecie delittuosa, non è possibile ritenere che chi la esercita viva abitualmente con proventi di attività delittuose; neppure è decisivo evocare la possibilità che l’esercizio della prostituzione possa di per sé mettere in pericolo l’integrità morale dei minorenni, giacché, anche volendo condividere tale assunto, la norma richiede comunque che questo pericolo sia cagionato da coloro che siano "dediti alla commissione di reati".

L’amministrazione pertanto, nei propri provvedimenti, deve indicare con precisione quali siano le fattispecie di reato che, al di là del mero esercizio della prostituzione (che reato non è), ritenga possano essere integrate, e che possano far ritenere la prostituta soggetto pericoloso.

Tale è l’orientamento seguito dalla prevalente giurisprudenza seguita anche da questo Tribunale, che ha avuto modo, pure in tempi recenti, di affrontare la questione e di ribadire i principi appena illustrati (cfr. TAR Piemonte, sez. II, 21/02/2009 n. 497; TAR Lombardia Milano, sez. III, 24/04/2008 n. 1259; id, 07/05/2008 n. 1353).

Da quanto sopra discende che deve condividersi la doglianza sollevata da parte ricorrente laddove lamenta la falsa applicazione delle norme che disciplinano la materia, non avendo l’amministrazione in alcun modo ha chiarito per quale ragione la ricorrente possa essere annoverata in una delle categorie previste dall’art. 1 della citata legge n. 1423/56.

Deve peraltro rilevarsi che, come anticipato, il provvedimento impugnato, oltre a far riferimento all’attività di prostituzione, richiama la sussistenza di un’indagine penale a carico dell’interessata per ricettazione di un assegno bancario smarrito ed alcuni precedenti di polizia non specificati.

Anche tali richiami tuttavia sono generici, giacché non mettono assolutamente in luce a quale delle categorie di persone, di cui all’art. 1 della legge n. 1423/56, la destinataria del provvedimento sarebbe per ciò ascrivibile, né in che modo tali precedenti possano far ritenere che la stessa sia attualmente pericolosa per la sicurezza pubblica.

Invero l’Amministrazione, pur evidenziando in tal caso effettivamente comportamenti che possono integrare ipotesi di reato, non chiarisce per quale ragione tali comportamenti possano essere pericolosi per la sicurezza pubblica, limitandosi il provvedimento ad affermarne l’esistenza, senza tuttavia indicare le ragioni che in concreto possano indurre a tali conclusioni.

Colgono pertanto nel segno le doglianze sollevate dall’interessata.

Per queste ragioni il ricorso deve essere accolto.

Le spese di giudizio seguono la regola generale della soccombenza. Resta, inoltre, fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione a rifondere all’interessata le spese di giudizio che vengono liquidate in Euro 600,00 oltre IVA e c.p.a. se dovuti, fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore

Dario Simeoli, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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