Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-09-2012, n. 15074

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Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 4.10.1988, M.C. e A. C. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di xxx, la S.p.A. xxx di xxx per sentirla condannare, previa declaratoria della responsabilità della convenuta per violazione delle norme sulle distanze legali degli edifici, al risarcimento dei danni o al pagamento di un indennizzo. Le attrici premettevano anche che, con atto del 07.06.82, avevano acquistato un suolo di mq 300, sito in (OMISSIS), sul quale avevano edificato un fabbricato per civili abitazioni, di quattro piani oltre al vano cantinato, e che successivamente la società convenuta aveva costruito a ridosso di tale edificio il nuovo tracciato della xxx, ponendolo a distanza di mq 1,40 dallo spigolo del terreno e di mq .2,50 dallo spigolo del fabbricato, con pregiudizio del valore e dell’abitabilità del loro compendio immobiliare.
Con sentenza n. 683 depositata il 23.01.1993, il Tribunale di xxx, nel contraddittorio delle parti ed anche in base all’esito della espletata CTU, condannava la società xxx a pagare alle attrici la somma di L. 70.000.000 con interessi legali dal 04.10.88, a titolo d’indennizzo L. n. 2359 del 1865, ex art. 46 nonchè a pagare le spese di giudizio.
Avverso detta sentenza la xxx di xxx S.p.A. proponeva appello, cui resistevano la M. e la A., le quali a loro volta proponevano appello incidentale, riferito al fatto che il Tribunale aveva liquidato in motivazione un indennizzo maggiore (L. 90.000.000) di quello indicato in dispositivo (L. 70.000.000).
La Corte di Appello di xxx, con sentenza n. 2146 depositata il 27.11.1995, rigettava l’appello principale ed in accoglimento dell’appello incidentale, condannava la xxx di xxx a pagare alla M. ed alla A. la somma di L. 90.000.000, con gli interessi legali dal 4.10.88, oltre alla rivalutazione monetaria riferita al periodo intercorso tra il 25 gennaio del 1993 e la data di pubblicazione della sentenza di secondo grado e determinata in misura dell’8%.
Avverso detta sentenza la xxx di xxx S.p.A. proponeva ricorso per Cassazione fondato su quattro motivi, cui la M. e l’ A. resistevano, proponendo anche ricorso incidentale, affidato a due motivi.
Con sentenza n. 10012 del 9.10.1998, questa Corte di legittimità accoglieva il secondo motivo del ricorso principale, relativo all’accertamento dell’epoca di costruzione del fabbricato rispetto alla delibera comunale di approvazione del progetto esecutivo della relativa linea della xxx, rigettava il primo ed il terzo motivo del medesimo ricorso principale e dichiarava assorbito il ricorso incidentale; pertanto, in relazione al motivo accolto cassava la decisione impugnata e rimetteva le parti innanzi ad altra sezione della Corte di Appello di xxx per la decisione anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
Riassunto il giudizio da parte della M. e dell’ A., la Corte di appello di xxx, con sentenza del 10.06-18.07.2005, ha accolto per quanto di ragione l’appello formulato dalla M.N. xxx di xxx S.p.A. ed in parziale riforma della sentenza impugnata ha condannato tale società al pagamento in favore di M.C. della somma di Euro 7.421,12 ed in favore di A.C. di Euro 9.826,03, importi incrementati del 15% per tener conto delle variazioni intervenute nei prezzi dalla data del deposito della relazione scritta alla data della emissione della pronuncia.
La Corte territoriale ha osservato e ritenuto anche che:
la sentenza già resa dalla Corte d’appello di xxx era stata cassata perchè non contenente un accertamento chiaro sull’epoca di costruzione dell’immobile, rilevandosi sia che tale epoca era necessaria per stabilire "se fossero state le attrici a violare la distanza legale (costruendo all’interno della zona ferroviaria di rispetto) oppure se la realizzazione dell’opera pubblica avesse comportato l’imposizione di vincoli o (peggio) di una servitù a carico di un fabbricato già esistente" e sia che "la società xxx di xxx aveva dedotto, con il secondo motivo di appello, che il Consiglio comunale di xxx, già con Delib. 15 febbraio 1982, n. 11 aveva approvato il progetto della linea 1", punto certamente rilevante nel quadro della decisione ma sul quale era stata omessa ogni indagine necessaria per verificare se da tale delibera (piuttosto che dalla successiva n. 162 del 13.01.1984 di approvazione del progetto esecutivo), potessero scaturire gli effetti di conoscenza (o conoscibilità) sul tracciato della linea ferroviaria e quindi sugli eventuali vincoli a carico dei fondi contigui in applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di legittimità ed in base all’esito della disposta CTU risultava:
a) infondato il motivo di appello formulato dalla xxx di xxx S.p.A. in merito approvazione del progetto esecutivo con Delib. comunale 15 febbraio 1982, n. 11 ed esatta, invece, la già attuata valorizzazione ai fini dell’individuazione della data di riferimento dei vincoli a carico del compendio delle attrici, della Delib. 13 gennaio 1984, n. 162 di approvazione del progetto esecutivo dell’opera;
b) fondato, invece, l’ulteriore motivo di appello formulato dalla xxx di xxx inerente alla quantificazione dell’indennizzo L. n. 2359 del 1865, ex art. 46 la quale andava effettuata sulla base delle opere realizzate ed esistenti prima dell’approvazione del progetto esecutivo e sino alla data dello stesso come sopra individuata;
in particolare, dai condivisibili rilievi e valutazioni espressi dal CTU era emerso che il fabbricato era stato costruito dal mese di giugno 1982 al mese di ottobre 1986, che le opere realizzate sino al 13.01.84, data di approvazione del progetto esecutivo relativo al prolungamento della linea 1 …. risultavano quelle accertate dai Vigili Urbani in data 23.09.83 e precisamente le superfici del piano rialzato e del primo piano … L’immobile, a quella data, risultava costituito da due piani e da una parte di seminterrato adibito a cantina. Solo successivamente venivano costruiti altri due piani …le opere realizzate, prima della approvazione del progetto esecutivo.., ossia il piano rialzato ed il primo piano, erano state attribuite con perizia giurata … alla signora M.C. per il piano rialzato ed alla signora A.C. per il primo piano;
pertanto, l’indennizzo dovuto alla M. ed alla A. andava riferito alla costruzione esistente alla data del 13.01.84 e quantificato in favore di ciascuna di loro recependo anche sul punto le indicazioni del CTU;
erano inammissibili, in quanto tardivamente formulati e, quindi, coperti dal giudicato, i motivi del ricorso incidentale formulato dalla M. e dall’ A..
Avverso questa sentenza la M. e la A. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 9,06.2006 alla società xxx di xxx S.p.A., che ha resistito con controricorso notificato il 27.02.2006.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
A sostegno del ricorso la M. e la A. denunziano:
1. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt.194 e 196 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. – Insufficiente e contraddittoria motivazione ed omesso esame circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5".
2. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 194, 112, 115 e 116 c.p.c. (anche con riferimento all’art. 2697 c.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione, nonchè omesso esame su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5".
Con i primi due motivi, passibili di esame unitario in quanto involgono analoghe o connesse questioni, le ricorrenti censurano la mancata riconduzione ad epoca anteriore al 13.01.1984 anche della costruzione dei due piani superiori a quelli considerati ai fini indennitari recependo l’accertamento compiuto dai Vigili Urbani in data 23.09.83. Contestano anche la valutazione d’inverosimiglianza del possibile completamento dell’edificio nell’arco di soli 3 mesi, a loro parere basata su ipotesi e supposizioni prive di riscontri, senza nemmeno tenere conto della peculiare realtà partenopea, come da loro evidenziato nella comparsa conclusionale, sicchè il CTU avrebbe dovuto fornire chiarimenti e l’indagine tecnica officiosa essere rinnovata. Si dolgono, inoltre, della mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte in sede di precisazione delle conclusioni.
I motivi sono inammissibili.
Da un canto, infatti, si risolvono in generiche, apodittiche e non decisive censure, in parte anche prive di autosufficienza, a fronte delle puntuali, logiche ed esaustive argomentazioni, avvalorate dalle emerse risultanze istruttorie, comprensive dei dati e delle valutazioni tecniche espressi dal CTU, i quali ultimi, tra l’altro, si rivelano pure contrastati da rilievi intempestivi, per essere stati sollevati, secondo la stessa prospettazione, solo nella comparsa conclusionale del 2-5/05/2005. Dall’altro attengono ad istanze istruttorie di cui, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non viene specificato in quale udienza di precisazione delle conclusioni è avvenuta la relativa formulazione, che, d’altra parte non risulta nemmeno inclusa nelle conclusioni trascritte nell’epigrafe dell’impugnata pronuncia.
3. "Insufficiente incongrua e contraddittoria, oltre che omessa e/o solo apparente motivazione ovvero, in ogni caso, insufficiente incongrua e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5".
Censurano le argomentazioni, che assumono incomprensibili e meramente apparenti, della declaratoria d’inammissibilità dei motivi del ricorso incidentale, riproposti in sede di rinvio.
Il motivo non ha pregio.
Sebbene con sintetica motivazione e con improprio richiamo all’intervenuto giudicato sul punto, la ritenuta inammissibilità si rivela correlata alla mancata tempestiva riproposizione nel giudizio di rinvio delle domande svolte con il ricorso incidentale per cassazione e dichiarate da questa Corte assorbite, ossia le domande accessorie, inerenti alla misura ed al tempo cui nel pregresso grado di merito era stato riferito il calcolo della rivalutazione sull’importo capitale, liquidato con determinazione tra l’altro travolta, per consequenzialità, dall’intervenuta cassazione della prima sentenza d’appello. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna in solido delle ricorrenti, soccombenti, al pagamento, in favore della controricorrente società xxx di xxx S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido la M. e la A. a rimborsare alla xxx di xxx S.p.A. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, l’11 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

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