T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 31-01-2011, n. 270

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Questore della Provincia di Bergamo ha decretato il rigetto dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno formulata dal ricorrente.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per opporsi all’accoglimento del gravame.

La Sezione, con ordinanza n. 2385 del 21 dicembre 2006, ha accolto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.

Tenutasi la pubblica udienza in data 21 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

La vertenza in esame riguarda il rigetto di un’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro formulata da uno straniero divenuto di recente maggiorenne, giunto in Italia quando questi era ancora minorenne.

Il rigetto è stato disposto in quanto, a dire dell’Autorità amministrativa, l’interessato non poteva considerarsi minore accompagnato. Pertanto nei suoi confronti non si sarebbe potuto applicare il primo comma dell’art. 32 del d.lgs. n. 286/98, che assicura il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai minori accompagnati una volta divenuti maggiorenni, alla sola condizione di esercitare effettivamente attività lavorativa; bensì i commi 1 bis ed 1 ter del medesimo articolo, i quali richiedono, per i minori non accompagnati, gli ulteriori requisiti di trovarsi sul territorio nazionale da non meno di tre anni e di aver seguito un progetto di integrazione sociale per non meno di due anni; requisiti questi non posseduti dall’interessato.

Il ricorrente contesta tale ricostruzione affermando di essere stato affidato, una volta giunto in Italia, allo zio il quale vi soggiornava regolarmente da diversi anni; sicché errerebbe l’Autorità quando afferma che egli dovesse considerarsi minore non accompagnato.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.

Stabilisce l’art.32, comma primo, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, nella formulazione vigente all’epoca di adozione del provvedimento impugnato che "al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi (…) di lavoro subordinato o autonomo….".

Presupposto applicativo di tale disposizione è dunque o l’essere stato il minore destinatario delle disposizioni di cui all’art. 31, commi 1 e 2 (in base ai quali il figlio dello straniero soggiornante in Italia è iscritto nel permesso di soggiorno dei genitori fino al compimento dei quattordici anni di età; successivamente può ottenere un permesso di soggiorno per minore età); ovvero l’avvenuto affidamento del minore medesimo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/83. Al ricorrere di tali condizioni (in aggiunta ovviamente a quella dell’esercitare effettivamente attività lavorativa) lo straniero divenuto maggiorenne può conseguire il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, senza che sia necessaria la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dai commi 1bis ed 1 ter del medesimo art. 32 (presenza sul territorio dello Stato per almeno tre anni ed aver seguito per almeno due anni un progetto di integrazione sociale. Per completezza espositiva va peraltro evidenziato che dopo la modifica al citato articolo 32, introdotta dalla lettera v) del comma 22 dell’art. 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 – successiva al provvedimento impugnato e quindi non applicabile al caso di specie – in caso di affidamento del minore, questi, una volta divenuto maggiorenne, deve sempre soddisfare i requisiti da ultimo illustrati per potere conseguire il titolo di soggiorno).

Secondo un orientamento giurisprudenziale, l’avvenuto affidamento del minore ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/98 non sarebbe condizione di per sé sufficiente per ascrivere l’interessato alla categoria dei minori accompagnati, e quindi per poter conseguire il rilascio del titolo anche in assenza dei requisiti di cui ai commi 1 bis ed 1 ter dell’art. 32, in quanto la norma di cui al comma 1 del medesimo articolo imporrebbe che comunque il minore affidato sia stato destinatario delle disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell’art. 31. Il percorso privilegiato di cui al primo comma dell’art. 32 sarebbe quindi riservato esclusivamente a coloro che siano giunti in Italia prima dei quattordici anni, siano stati di conseguenza iscritti nel permesso di soggiorno dei genitori o dell’affidatario e, successivamente, una volta compiuti i quattordici anni, abbiano conseguito il permesso di soggiorno per minore età (cfr. TAR Piemonte, sez. II, 16 gennaio 2006 n. 73).

Questa lettura appare al Collegio eccessivamente restrittiva.

Invero, il richiamo alle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell’art. 31, effettuato dal primo comma dell’art. 32, va letto nel senso che il rilascio del permesso di soggiorno, secondo la procedura semplificata prevista da quest’ultima norma, può essere disposto allorché l’interessato, quando era ancora minorenne, abbia legalmente soggiornato in Italia accompagnato dai propri genitori. Non è quindi necessario che questi sia immigrato nello Stato prima di aver compiuto quattordici anni; ed anche il minore giunto in Italia ultraquattordicenne, se accompagnato dai genitori che regolarmente vi soggiornano, può conseguire il titolo una volta divenuto maggiorenne.

Se questa è la giusta interpretazione della norma, non può ritenersi ammissibile una lettura diversa per il minore affidato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/83: anche in questo caso, per il rilascio del titolo sulla base della procedura di favore di cui all’art. 32, comma primo, è sufficiente che questi abbia soggiornato in Italia, prima del compimento della maggiore età, con l’affidatario regolarmente soggiornante.

Vale la pena osservare che l’interpretazione proposta – secondo la quale l’applicazione del primo comma dell’art. 32 (prima della modifica introdotta dalla lettera v) del comma 22 dell’art. 1, legge 15 luglio 2009, n. 94) dipende esclusivamente dall’avvenuto affidamento del minore – sembra seguita dalla prevalente giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 12 dicembre 2007 n. 546;L TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 14 febbraio 2008 n. 211).

Nel caso concreto emerge che il ricorrente, in data 1 dicembre 2005, è stato affidato – con provvedimento del Sindaco del Comune di Treviglio reso esecutivo dal Giudice Tutelare del Tribunale di Bergamo – allo zio, sig. Ndreca Maltin, ai sensi degli artt. 2 e 4 della citata legge n. 184/83.

Per tale ragione la sua condizione non poteva ascriversi a quella di minore non accompagnato, disciplinata dai commi 1 bis ed 1 ter dell’art. 32; bensì, come correttamente affermato dalla parte, a quella di minore accompagnato, per il quale dunque non possono essere richiesti, ai fini del rilascio del titolo di soggiorno, gli ulteriori requisiti previsti dalle suindicate disposizioni.

Il provvedimento impugnato, disponendo il rigetto dell’istanza proprio in ragione della mancanza dei predetti requisiti, è quindi illegittimo.

Per queste ragioni il ricorso va accolto.

Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate, fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore

Dario Simeoli, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *