T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 324

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Questura di xxx ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione presentata dal ricorrente in quanto non avrebbe dimostrato di essere titolare, alla scadenza del periodo massimo di disoccupazione consentita, di un nuovo rapporto di lavoro o di documentazione idonea ad ottenere il permesso ad altro titolo.
Contro il suddetto atto il ricorrente solleva motivi di violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione in quanto il ricorrente ha costituito un anno prima del diniego di rinnovo del permesso una società per la vendita al minuto di generi alimentari.
La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.
2. Il ricorso è fondato.
Dagli atti risulta che il ricorrente al termine del periodo di scadenza del permesso di soggiorno per attesa occupazione ha costituito la società xxx s.a.a. di xxx xxx & C. con sede in xxx, viale xxx, 79.
Secondo l’art. 37 c. 6 del DPR 31/08/1999 n. 394 "Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente".
Il provvedimento impugnato non fa alcuna menzione della società costituita dal ricorrente e dei motivi per i quali la documentazione relativa al rapporto societario non abbia i requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno a titolo diverso da quello di lavoro subordinato, per il quale era stato in precedenza rilasciato il permesso. In sostanza la motivazione dell’atto è solo apparente in quanto si limita a sostenere che il ricorrente non è titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro senza spiegare per quali ragioni la documentazione presentata non sia idonea.
In definitiva il provvedimento impugnato va annullato per difetto di motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, che liquida in via forfettaria in euro 1.000,00 comprensivo del contributo unificato, oltre IVA e CPA se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in xxx nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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